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Sentenza

Sentenza del 19/01/2022 n. 51 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Finanza locale - IMU - soggettività di imposta - fondo comune di investimento - esclusione - società di gestione del fondo - sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di sanzione per tardivo pagamento IMU relativa all'immobile acquistato per il fondo comune G.S. (annualità 2012). La società XXX ha contestato la legittimazione passiva sostenendo che l'immobile era di proprietà del fondo e che la SGR era mero gestore/mandataria; quindi non soggetta all'obbligo impositivo relativo alla proprietà altrui. Il Comune ha eccepito che gli atti di acquisto e le registrazioni utilizzavano il codice fiscale della società di gestione e che la stessa aveva versato l'IMU per le annualità rilevanti.

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello della società XXX confermando la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto prevalente l'orientamento di legittimità secondo cui il fondo comune non configura un autonomo soggetto di diritto dotato di struttura organizzativa esterna idonea ad assumere la titolarità degli obblighi tributari: il patrimonio del fondo è autonomo rispetto a quello della SGR ma non è soggetto di diritto autonomo; pertanto la società di gestione è il soggetto passivo IMU e deve eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali. Sono state compensate le spese processuali in considerazione della complessità e delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 9 D.L. n. 23/2011

    Riferimento normativo richiamato in relazione alla disciplina tributaria (modifiche sulla materia IMU). Nel contesto della sentenza è utilizzato per inquadrare la normativa IMU applicabile e per confrontare la posizione del soggetto passivo.

  • art. 36 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)

    Stabilisce che ciascun fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio della società di gestione; la CTR interpreta però che questa autonomia patrimoniale non equivale a soggettività giuridica autonoma idonea a costituire un centro di imputazione degli obblighi tributari, che rimangono in capo alla SGR.

  • art. 1, comma 1, lett. j) D.Lgs. n. 58/1998 (definizione di fondo)

    Definisce il fondo come patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti e gestito in monte; usata per motivare l'autonomia patrimoniale ma non la soggettività tributaria autonoma.

  • art. 57 D.Lgs. n. 58/1998

    Richiamato dalle parti in relazione a obblighi e responsabilità nel regime delle società di gestione; la CTR non ha ritenuto che l'apertura di una procedura di liquidazione del fondo spostasse la legittimazione passiva dall'SGR al fondo o al liquidatore nella fattispecie.

  • Cass. n. 16605/2010 (giurisprudenza richiamata)

    Pronuncia di riferimento che riconosce la titolarità formale dei beni del fondo alla società di gestione; la CTR la considera parte dell'orientamento giurisprudenziale che attribuisce gli obblighi tributari alla SGR.

  • Cass. sez. trib., n. 29888/2020 e Cass. n. 12062/2019 (giurisprudenza più recente)

    Richiamate come ulteriori conferme dell'orientamento secondo cui la società di gestione è soggetto passivo ICI/IMU e deve adempiere agli obblighi fiscali del fondo.

Massime di principio

  • Per l'IMU i fondi comuni di investimento immobiliari, se privi di una struttura organizzativa autonoma e di riconoscimento esterno, sono considerati patrimoni autonomi ma non soggetti giuridici autonomi: il soggetto passivo è la società di gestione.
  • Verificare sempre la titolarità formale degli immobili (atto di acquisto, intestazione catastale, codice fiscale utilizzato) e i comportamenti precedenti (versamenti effettuati con il codice fiscale della SGR): questi elementi pesano fortemente nella valutazione della legittimazione passiva.
  • La mera separazione patrimoniale prevista dal TUF non implica automaticamente che il fondo sia centro di imputazione degli obblighi tributari; per contestare la legittimazione passiva occorre dimostrare una concreta e riconoscibile soggettività giuridica del fondo (es. codice fiscale proprio, riconoscimento esterno, autonoma capacità di assumere rapporti giuridici).
  • In presenza di procedure concorsuali o liquidatorie del fondo, non è automatica la sottrazione della responsabilità dell'SGR rispetto agli obblighi formali fiscali: va valutato caso per caso chi risulti formalmente titolare e chi abbia effettivamente adempiuto o meno.
  • Data l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti nel tempo, è prudente raccogliere prove documentali (contratti, visure, pagamenti, comunicazioni ufficiali) e considerare l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità prima di formulare ricorsi o difese.

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