Sentenza del 19/01/2022 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Controllo formale - Controllo automatizzato - Contraddittorio endoprocedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La A. srl aveva compensato debiti tributari propri utilizzando crediti IVA risultanti intestati a S. Costruzioni srl (accollo/contratto con P. spa). L'ufficio, a seguito di accertamento sulla S. Costruzioni, ritenne i crediti inesistenti e adottò atti di recupero verso i soggetti che li avevano utilizzati, compresa la A. srl. La contribuente impugnò l'atto denunciando l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L. 212/2000 e art. 24 L.4/1929), la mancata revoca formale del credito, la errata qualificazione del credito come inesistente e varie altre censure procedurali e di competenza.
La decisione
La Commissione d'appello ha rigettato l'appello dell'Amministrazione e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della A. srl. Il giudice ha ritenuto applicabile l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi all'IVA (tributo armonizzato) anche quando l'indagine è svolta "a tavolino". Poiché l'Amministrazione non aveva svolto il contraddittorio preventivo e la contribuente aveva indicato in modo concreto le ragioni che avrebbe fatto valere (esistenza del contratto con la P. spa e documentazione contabile), l'atto impositivo è stato ritenuto invalido. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 36-ter, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni; consente una attività istruttoria (seppur ridotta) che, a pena di nullità, deve essere seguita dalla comunicazione dell'esito e dal contraddittorio, con potere dell'ufficio di escludere detrazioni non spettanti.
art. 36-bis, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Regola il c.d. controllo automatizzato in sede di liquidazione: è una verifica meramente cartolare finalizzata a correggere errori formali e consente al contribuente di regolarizzare; l'omissione della comunicazione non determina, di per sé, nullità dell'atto.
art. 12, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Fondamenta normativa del contraddittorio endoprocedimentale; obbligo generale che, secondo la giurisprudenza, trova piena applicazione per i tributi armonizzati (es. IVA).
art. 24, L. 4/1929
Richiamato come presidio procedurale a sostegno dell'obbligo di contraddittorio/accertamento; contestazione relativa al mancato verbale/contraddittorio.
art. 1, comma 422, L. 311/2004
Norma richiamata dalla contribuente con riguardo a profili di revoca del credito d'imposta; contestata la mancata emanazione di provvedimenti formali di revoca.
art. 27, comma 18, DL n. 105/2008
Richiamato dalla contribuente in relazione alla qualificazione del credito d'imposta; la censura verte sull'erronea qualificazione del credito come inesistente.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la contribuente ha assolto l'onere prospettando documenti e fatti concreti che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U, sent. n. 24823/2015; Cass. Sez. 5, sent. n. 20436/2021; Cass. Sez. 6-5, ord. n. 24813/2021
Consolidano il principio che l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale sussiste per i tributi armonizzati (IVA) anche negli accertamenti "a tavolino" e che la violazione comporta invalidità dell'atto quando il contribuente enuncia concretamente le ragioni che avrebbe potuto sollevare.
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati (es. IVA) l'Amministrazione è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale anche quando l'accertamento è svolto "a tavolino"; l'omissione può comportare l'invalidità dell'atto se il contribuente indica concretamente le ragioni che avrebbe fatto valere.
- Il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis (liquidazione) è finalizzato a correggere errori formali e non comporta in automatico l'obbligo del contraddittorio con effetti di nullità; va distinto dal controllo formale ex art. 36-ter, che prevede attività istruttoria e la comunicazione dell'esito.
- Il contribuente che intende impugnare per violazione del contraddittorio deve specificare in modo concreto le argomentazioni che avrebbe sollevato, altrimenti la contestazione può essere ritenuta pretestuosa e priva di effetto.
- L'utilizzo in compensazione di crediti di terzi richiede adeguata documentazione e una valida titolarità/trasferimento del credito; l'assenza o l'invalidità di tale documentazione può giustificare atti di recupero, salvo che il contribuente non possa dimostrare di poter confutare tali rilievi nel contraddittorio.
- In caso di mutamenti di orientamento giurisprudenziale recenti, è possibile che le spese siano compensate; la tempestiva e concreta produzione di elementi probatori nel giudizio è determinante per provocare l'annullamento degli atti impositivi.
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