Sentenza del 19/01/2022 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Agevolazioni ed esenzioni - Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Omessa compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione - Inesistenza del credito - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero di un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (periodo d'imposta 2008, utilizzato nel 2011). L'Ufficio ha contestato l'uso in compensazione del credito ritenendolo inesistente perché: a) il formulario Mod. FRS aveva dato ammontare CONCESSO pari a zero; b) il contribuente non aveva compilato il quadro RU del Mod. Unico a.i. 2011, obbligatorio "a pena di decadenza" per manifestare la volontà di avvalersi del beneficio. La società ha sostenuto che si trattava di violazione formale sanabile mediante la definizione agevolata ex art. 9 D.L. 119/2018 e che il credito risultava comunque noto all'Ufficio per la presentazione del Mod. FRS.
La decisione
La Commissione Tributaria d'Appello ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia: il credito è stato dichiarato inesistente (il Mod. FRS riportava "concesso = 0") e l'omessa compilazione del quadro RU non è una mera violazione formale ma determina la decadenza dal beneficio perché l'indicazione del credito è un atto negoziale. Pertanto l'appello dell'Agenzia è stato accolto e il ricorso della società rigettato. La definizione agevolata ex art. 9 D.L. 119/2018 non era applicabile trattandosi di violazione sostanziale e di compensazione di credito inesistente. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 280-283
I commi istituiscono il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e stabiliscono che il credito "deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi"; l'indicazione è condizione per fruire del beneficio.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 66
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta R&S richiamate per riferirne l'ambito temporale e le modalità di fruizione.
Decreto n. 76/2008, art. 5 (decreto attuativo)
Prevede che l'impresa beneficiaria indichi, a pena di decadenza, in apposita sezione della dichiarazione i prospetti dei costi su cui è determinato il credito, rafforzando l'obbligo di compilazione del quadro RU.
D.L. n. 185/2008, art. 27, commi 16-20
Norme richiamate dall'Ufficio per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati e le modalità di recupero.
D.L. n. 119/2018, art. 9
Introduce la definizione agevolata delle irregolarità formali non rilevanti sulla determinazione della base imponibile; la Commissione ha ritenuto che non si applica quando la violazione incide sulla sussistenza del credito o sulla validità della compensazione.
Codice Civile, artt. 1427 e ss.
Richiamati come disciplina generale dei vizi della volontà: una manifestazione negoziale errata è irrimediabile salvo che l'errore sia essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 9537/2015 e ord. n. 31052/2018
Giurisprudenza che afferma che l'indicazione del credito nel quadro RU è atto negoziale a pena di decadenza; la mancata indicazione non è mera dichiarazione di scienza e non è automaticamente sanabile.
Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 2019
Chiarisce i limiti della definizione agevolata art. 9 D.L. 119/2018, escludendo la possibilità di regolarizzare compensazioni effettuate in assenza del visto di conformità o quando è contestata l'esistenza del credito.
Massime di principio
- I crediti d'imposta concessi per scelta di politica fiscale (es. R&S) vanno considerati benefici oggettivamente concessi e la loro fruizione richiede una specifica manifestazione negoziale del contribuente nella dichiarazione (quadro RU); l'omissione comporta decadenza.
- La compilazione del quadro RU non è una mera formalità: è condizione sostanziale per l'esistenza del credito e per poterlo utilizzare in compensazione.
- La definizione agevolata per irregolarità formali (art. 9 D.L. 119/2018) si applica solo a omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile o sul pagamento dei tributi; non può sanare la compensazione di un credito oggettivamente inesistente o l'assenza dell'atto negoziale richiesto.
- In caso di contestazione dell'esistenza del credito, l'onere probatorio grava sul contribuente che deve dimostrare l'effettivo riconoscimento del beneficio (es. Mod. FRS con importo concesso > 0 e corretta indicazione in RU).
- Le manifestazioni di volontà fiscali che hanno valore negoziale sono in linea di principio irretrattabili per errore, salvo che il contribuente provi il vizio di volontà secondo gli artt. 1427 e ss. c.c. e la riconoscibilità obiettiva da parte dell'Amministrazione.
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