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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16630/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento di una dipendente addetta al banco, prima per giustificato motivo oggettivo e poi, dopo l'impugnazione di quel recesso, per giusta causa per asserita assenza dal lavoro. La lavoratrice aveva impugnato il primo licenziamento; la datrice di lavoro aveva poi inviato un telegramma di revoca del recesso, ma la dipendente ne contestava la tempestività, sostenendo che la revoca fosse tardiva perché ricevuta oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 18, comma 10, l. n. 300/1970. La Corte d'appello aveva invece ritenuto tempestiva la revoca, applicando il principio di scissione degli effetti dell'atto e valorizzando il momento di invio del telegramma. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 10, Statuto dei lavoratori, in relazione all'art. 149 c.p.c., sostenendo che alla revoca doveva applicarsi la disciplina degli atti recettizi a forma libera e che, dunque, rilevasse la ricezione e non l'invio; da ciò faceva discendere la decadenza del datore dal potere di revocare il licenziamento e, quindi, il diritto al ripristino del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha qualificato la revoca del licenziamento come diritto potestativo del datore di lavoro, idoneo a produrre ex lege il ripristino senza soluzione di continuità del rapporto, senza necessità di accettazione del lavoratore. Ha interpretato il dato letterale dell'art. 18, comma 10, l. n. 300/1970 nel senso che, entro i quindici giorni dalla comunicazione dell'impugnazione, è sufficiente che la revoca sia "effettuata", cioè inviata, e non anche ricevuta dal lavoratore nel medesimo termine. Ha quindi confermato la tempestività della revoca inviata entro il termine e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 10, L. 300/1970

    "Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo"

    La revoca del licenziamento è un diritto potestativo del datore di lavoro; ai fini della tempestività basta che la revoca sia effettuata/inviata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'impugnazione, non essendo richiesta la ricezione da parte del lavoratore nello stesso termine.

  • art. 149 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la disciplina degli atti recettizi e la rilevanza della ricezione; la Corte ha però escluso che tale regola imponesse, nel caso di revoca del licenziamento, un requisito ulteriore rispetto a quello testualmente previsto dall'art. 18, comma 10, l. n. 300/1970.

  • art. 6 L. 604/1966

    È richiamato come norma che disciplina la comunicazione dell'impugnazione del licenziamento, dalla quale decorre il termine di quindici giorni per la revoca.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revoca del licenziamento prevista dall'art. 18, comma 10, l. n. 300/1970 integra un diritto potestativo del datore di lavoro, che produce il ripristino del rapporto senza necessità di accettazione del lavoratore.
  • Quando la legge indica che un potere deve essere "effettuato" entro un certo termine, e non richiede espressamente la sua comunicazione o ricezione, è sufficiente il compimento dell'atto da parte del titolare entro il termine legale.
  • La disciplina speciale sulla revoca del licenziamento prevale sulla disciplina generale degli atti recettizi nella parte in cui la legge speciale non subordina l'efficacia alla ricezione dell'atto da parte del destinatario.
  • I principi di buona fede e correttezza non possono essere utilizzati per introdurre limiti o condizioni ulteriori all'esercizio di un diritto potestativo quando tali limiti non siano previsti dalla legge o dal titolo attributivo del potere.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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