Cassazione Civile, Ordinanza n. 27092/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
L'ente di edilizia residenziale pubblica ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3106, notificato il 30 marzo 2021, relativo alla TASI 2015 per complessivi € 10.373, dovuta in relazione a vari immobili situati nel Comune resistente. L'ente sosteneva che gli immobili destinati ad alloggi sociali dovessero beneficiare dell'esenzione, richiamando la normativa che assimila tali alloggi all'abitazione principale ai fini IMU e l'esenzione prevista dal regolamento comunale. Il ricorso originario era stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Messina con sentenza del 4 aprile 2022, n. 906/1/2022; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 2 agosto 2024, n. 6003/16/2024, aveva rigettato l'appello. Il giudice d'appello aveva ritenuto incompatibile la riduzione prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con l'esenzione per gli alloggi sociali e aveva rilevato che, tra i numerosi immobili interessati, erano stati prodotti soltanto due contratti di locazione, reputando non provata la destinazione sociale degli altri. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 707, lett. b), della legge n. 147/2013, dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, dell'art. 2 del d.m. 22 aprile 2008 e dell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 102/2013, sostenendo che l'equiparazione degli alloggi sociali all'abitazione principale comportasse l'esenzione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., assumendo che la decisione fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., rilevando che l'orientamento sui requisiti per l'esenzione degli alloggi sociali era di recente formazione e la disciplina non era di agevole interpretazione. Ha accolto l'unico motivo, pur per una ragione giuridica diversa da quella prospettata: la sentenza impugnata aveva confuso i requisiti dell'esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali con quelli propri dell'agevolazione per gli alloggi sociali. La Corte ha chiarito che, per il 2015, l'equiparazione degli alloggi sociali all'abitazione principale ai fini IMU non comportava di per sé l'esenzione dalla TASI: l'imposta era dovuta anche per tali immobili, salva l'applicazione di riduzioni o esenzioni previste dal regolamento comunale. Occorre quindi verificare se gli immobili dell'ente possedessero i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal regolamento comunale TASI del 2015 per l'agevolazione relativa agli alloggi sociali. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360-bis, primo comma, n. 1), c.p.c.
Tuttavia, l’eccezione pregiudiziale deve essere disattesa.
La Corte esclude l'inammissibilità del ricorso prospettata dal Comune, poiché l'orientamento giurisprudenziale sulla materia era di recente formazione e la disciplina presentava difficoltà interpretative.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Invero, è pacifico che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui all'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, a condizione che, da un lato, tale individuazione avvenga sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata e non richieda l'esperimento di ulteriori indagini di fatto e, dall'altro, che l'esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto.
La Cassazione può fondare l'accoglimento su una diversa ragione giuridica rilevata d'ufficio, purché utilizzi fatti già accertati e non modifichi la domanda né integri un'eccezione in senso stretto.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011
Pertanto, secondo la disciplina vigente ratione temporis, pur beneficiando dell’esenzione riconosciuta per la sola IMU dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli alloggi sociali sono soggetti alla TASI – salve le detrazioni e le agevolazioni eventualmente previste dai regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - fino al 31 dicembre 2015.
L'esenzione prevista per gli alloggi sociali riguarda l'IMU e non si estende automaticamente alla TASI per il periodo fino al 31 dicembre 2015; per la TASI possono tuttavia operare le agevolazioni stabilite dai regolamenti comunali.
art. 1, comma 669, legge n. 147/2013
In definitiva, la componente TASI è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività.
Per il periodo considerato, la TASI ha un presupposto e una funzione propri, connessi al possesso o alla detenzione degli immobili e al finanziamento dei servizi comunali, distinti dall'esenzione IMU per l'abitazione principale.
art. 1, comma 676, legge n. 147/2013
In tal senso, la risoluzione emanata dal Ministero delle Finanze il 26 giugno 2015, n. 21663, ha chiarito che: «Per quanto concerne (…) la TASI, i Comuni possono, sempre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, arrivare all’azzeramento del tributo in virtù del combinato disposto dei commi 676 e 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, laddove questi ultimi dispongono che il Comune può ridurre l’aliquota di base della TASI fino all’azzeramento e che può, altresì, differenziare l’aliquota del tributo in ragione della destinazione degli immobili».
La norma attribuisce al Comune il potere regolamentare di ridurre fino ad azzerare l'aliquota TASI e di differenziarla in ragione della destinazione degli immobili; l'eventuale agevolazione per gli alloggi sociali va quindi accertata in base al regolamento comunale applicabile.
Massime di principio
- Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, l'equiparazione degli alloggi sociali all'abitazione principale ai fini IMU non comporta automaticamente l'esenzione dalla TASI: gli alloggi sociali restano soggetti al tributo, salvo detrazioni, riduzioni o esenzioni previste dalla disciplina comunale.
- L'eventuale agevolazione TASI comunale per gli alloggi sociali richiede l'accertamento, nel caso concreto, dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal regolamento comunale applicabile; la sola appartenenza degli immobili a un ente di edilizia residenziale pubblica non è sufficiente.
- I requisiti dell'esenzione per gli immobili appartenenti a enti non commerciali non possono essere sovrapposti a quelli previsti per l'agevolazione degli alloggi sociali: le rispettive discipline hanno presupposti distinti.
- La Corte di cassazione può accogliere una questione per una ragione giuridica diversa da quella indicata dal ricorrente, se la soluzione si fonda sui fatti già accertati e non comporta la modifica della domanda o l'integrazione di un'eccezione in senso stretto.
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