Cassazione Civile, Ordinanza n. 13680/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto il Comune chiedendo, in via principale, di dichiarare la nullità del termine apposto a una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel tempo, con conseguente accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riammissione in servizio e pagamento delle differenze retributive. In subordine chiedevano il risarcimento del danno, sia quale danno cd. comunitario per l’abusiva reiterazione di contratti a termine, sia ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, anche sotto il profilo della perdita di chance di stabilizzazione. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza dall’impugnazione del primo contratto a termine ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010, con conseguente preclusione dell’esame del dedotto abuso nella successione dei contratti e della pretesa risarcitoria. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo che la decadenza non fosse applicabile al pubblico impiego e comunque dovesse essere riferita all’ultimo contratto della sequenza, specie se i contratti sono senza soluzione di continuità o con interruzione inferiore al termine per impugnare; 2) violazione di norme eurounitarie e convenzionali, lamentando che la declaratoria di decadenza impedisse di far valere la discriminazione e l’abusiva reiterazione in contrasto con la direttiva 99/70/CE; 3) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da perdita di chance di stabilizzazione e sulle conseguenze dell’inadempimento del Comune in ordine alle procedure di stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i motivi di ricorso. Ha affermato che, in caso di azione volta ad accertare l’abuso derivante da una successione di contratti a termine, il termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. a), l. n. 183/2010 decorre dall’ultimo contratto della sequenza, poiché i contratti precedenti rilevano come dato fattuale che integra l’abusiva reiterazione. Poiché la Corte d’appello aveva invece fatto decorrere la decadenza dal primo contratto, ha erroneamente escluso di pronunciarsi sia sulla sussistenza dell’abusiva successione di contratti sia sulla domanda risarcitoria, ferma restando l’impossibilità di conversione del rapporto nel pubblico impiego. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Il termine di impugnazione a pena di decadenza, nei casi di successione di contratti a tempo determinato, va fatto decorrere dall’ultimo contratto della sequenza e non dal primo, perché la pregressa successione contrattuale integra il fatto abusivo da far valere.
art. 6, comma 1, l. n. 604/1966
Richiamato dalla decisione d’appello come base della decadenza dall’impugnazione del contratto a termine.
art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010
Richiamato per la formulazione applicabile del regime decadenziale.
Può fondare una pretesa risarcitoria del lavoratore pubblico a termine, pur in assenza di conversione del rapporto, ove sia allegato e provato il danno conseguente all’utilizzo illegittimo del contratto a termine.
La mancata decisione sulla domanda risarcitoria integra omessa pronuncia.
art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Invocato dai ricorrenti a sostegno dell’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva contro l’abuso del termine.
art. 13 CEDU
Invocato dai ricorrenti per sostenere il diritto a un rimedio effettivo.
art. 13 Carta Sociale Europea
Invocato dai ricorrenti in connessione con la tutela contro l’abusivo ricorso ai contratti a termine.
clausola 5 della direttiva 1999/70/CE
Richiamata per affermare che, in caso di abuso nella successione di contratti a termine, deve essere assicurata una misura sanzionatoria effettiva ed equivalente, idonea a eliminare le conseguenze della violazione.
Massime di principio
- In caso di domanda diretta a far accertare l’abuso derivante dalla reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di decadenza per l’impugnazione va computato dall’ultimo contratto della sequenza, poiché la serie precedente assume rilievo come fatto costitutivo dell’abuso.
- La decadenza dall’impugnazione non può essere utilizzata per precludere l’esame del fenomeno della successione abusiva di contratti a termine quando tale successione si manifesta compiutamente con l’ultimo contratto stipulato tra le parti.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato resta fermo il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma ciò non esclude la possibilità di una tutela risarcitoria per l’abusivo utilizzo del contratto a termine.
- Quando il giudice ritenga erroneamente maturata la decadenza, omettendo di esaminare l’abuso del termine e la conseguente domanda risarcitoria, la decisione è cassabile per erronea applicazione della disciplina decadenziale e per omessa pronuncia sulla domanda subordinata.
- La tutela contro l’abuso dei contratti a termine deve essere interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione, assicurando rimedi effettivi e idonei a sanzionare l’abuso e a rimuoverne le conseguenze.
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