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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15516/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Catania, aveva rideterminato le pene a carico di tre imputati, a seguito di accordi di patteggiamento in appello, ritenuti responsabili di una pluralità di episodi di reato in concorso ex art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990. Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Un terzo imputato ha impugnato deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la pena fosse stata rideterminata in modo non corretto dopo l'assoluzione dal reato associativo, in relazione alla diversa base legale del calcolo sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che, per i ricorsi fondati sulla misura della pena concordata in sede di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., sia inammissibile il sindacato in cassazione sulla quantificazione della pena, salvo che sia denunciata un'illegalità della pena stessa; ha inoltre escluso, nel caso del terzo imputato, la violazione del divieto di reformatio in peius perché la pena era stata correttamente ricalcolata sul reato autonomo residuo di cui al capo 2, comprensivo anche della pena pecuniaria prevista dalla fattispecie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha precisato che, per i ricorsi dei primi due imputati, non è consentito impugnare in cassazione la misura della pena concordata nel patteggiamento in appello, non essendo prospettata alcuna illegalità della sanzione. Quanto al terzo imputato, ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, osservando che, dopo l'assoluzione dal reato associativo, le parti avevano correttamente rideterminato la pena sulla base del solo reato residuo, anche con riferimento alla pena pecuniaria. Conseguentemente, ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato solo come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione ai fatti contestati

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti contestati agli imputati

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel patteggiamento in appello il ricorso per cassazione sulla sola misura della pena concordata è inammissibile, salvo illegalità della pena

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    norma che ha introdotto l'istituto del patteggiamento in appello richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p. la quantificazione della pena, una volta oggetto di accordo tra le parti e recepita nella decisione del giudice, non è sindacabile in cassazione solo perché ritenuta non gradita dal ricorrente.
  • Il ricorso per cassazione contro la pena concordata in appello è ammissibile soltanto se si deduce l'illegalità della pena, mentre non è sufficiente censurare la motivazione o la mera congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Non integra violazione del divieto di reformatio in peius la rideterminazione della pena, in sede di appello, quando essa sia effettuata correttamente sulla base del solo reato residuo dopo l'esclusione di una diversa imputazione più grave, purché il nuovo calcolo sia coerente con la cornice edittale della fattispecie rimasta in piedi.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In tema di controllo di legittimità sulla pena concordata, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella risultante dall'accordo processuale, se non nei limiti del sindacato sulla legalità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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