Cassazione Civile, Ordinanza n. 00589/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva presentato il Modello Unico 2008 per l’anno d’imposta 2007 indicando nel quadro RN33 un’eccedenza d’imposta compensata con F24 in misura superiore a quella effettivamente dichiarata di voler utilizzare. A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, veniva emessa cartella di pagamento per il recupero di euro 14.092, oltre sanzioni e interessi. Dopo essersi accorto dell’errore, il contribuente presentava una dichiarazione rettificativa e chiedeva l’annullamento in autotutela della cartella, ma l’istanza non veniva accolta. In primo e secondo grado il ricorso veniva respinto. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla possibilità di emendare la dichiarazione con dichiarazione integrativa e sulla produzione della relativa documentazione; 2) insufficiente motivazione sul fatto decisivo della valida dichiarazione rettificativa presentata all’ufficio; 3) ancora omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la CTR considerato che il credito d’imposta era stato indebitamente recuperato a tassazione nonostante la successiva rettifica. La censura sostanziale mirava a contestare la legittimità del recupero, sostenendo l’emendabilità dell’errore dichiarativo e l’assenza di debenza della pretesa fiscale, almeno quanto alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto i tre motivi inammissibili perché, pur formalmente prospettati come vizi di nullità della sentenza e di motivazione, tendevano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, già valutate dai giudici di merito. La CTR aveva infatti accertato che il contribuente aveva effettuato due volte la compensazione del medesimo importo di euro 14.092, prima nel 2007 e poi nel 2008, senza provare l’avvenuta regolarizzazione e senza dedurre un errore essenziale e riconoscibile dell’amministrazione finanziaria. La Corte ha inoltre osservato che il principio di emendabilità della dichiarazione non era pertinente nel caso concreto, poiché non risultava l’effettivo versamento o la corretta regolarizzazione di quanto dovuto all’erario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate con controricorso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito travestita da error in procedendo, quando la censura mira in sostanza a contestare l’apprezzamento delle prove e l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per nullità della sentenza è inammissibile se non denuncia davvero una violazione processuale decisiva, ma sollecita un nuovo esame dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere dedotto per rimettere in discussione la valutazione di merito già svolta sulla validità della dichiarazione rettificativa e sulla compensazione del credito.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo automatizzato può legittimare il recupero a tassazione di importi indebitamente compensati in dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile censurare sotto forma di nullità della sentenza o vizio motivazionale una domanda che, nella sostanza, richiede una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso accertamento dei fatti.
- Il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale non opera in modo automatico e non consente di neutralizzare un recupero a tassazione quando il contribuente non dimostri la corretta regolarizzazione dell’errore e l’effettiva sistemazione della pretesa tributaria.
- Se il giudice di merito accerta che il medesimo credito è stato compensato due volte, la doglianza che si limiti a invocare una successiva dichiarazione integrativa è inidonea a scalfire la decisione se non accompagna la prova dell’avvenuto adempimento dovuto verso l’erario.
- Il vizio di omessa pronuncia richiede la reale mancanza di decisione su una domanda o eccezione; non ricorre quando la sentenza abbia comunque affrontato la questione, anche implicitamente, o quando la censura miri solo a contestare il contenuto della valutazione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00438/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00442/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00449/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →