Cassazione Civile, Ordinanza n. 23296/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Il proprietario dell'immobile vicino aveva agito davanti al Tribunale chiedendo la cessazione di immissioni asseritamente illecite di rumori, fumi e odori provenienti dall'immobile confinante, nonché il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la consulenza tecnica espletata non avesse rilevato alcun illecito, che le prove testimoniali fossero non decisive perché espressive di valutazioni soggettive e che le informazioni richieste non fossero rilevanti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., lamentando l'omessa considerazione della denunciata frode processuale e del procedimento penale pendente a carico dei resistenti; violazione degli artt. 2697 e 2712 c.c. e degli artt. 116 e 118 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente svalutato la consulenza di parte svolta ante causam, nonostante il c.t.u. avesse ritenuto affidabili i dati rilevati, e avesse omesso di valorizzare il mutamento dei luoghi prima della consulenza; infine, ha contestato il mancato espletamento dell'ispezione e la valutazione delle prove orali e documentali, chiedendo in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che non vi era alcuna nullità per omessa motivazione, poiché la questione del procedimento penale per frode processuale era stata trattata dalla Corte d'appello in sede di esame della richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e comunque la pendenza del procedimento penale non incideva in modo tale da integrare il vizio denunciato. Ha poi escluso la violazione delle norme sulla prova: l'onere probatorio gravava sul ricorrente, che aveva agito per far valere il proprio diritto; la valutazione della consulenza di parte, delle deposizioni testimoniali e dell'intero materiale probatorio rientrava nel prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c.; il diniego di disporre l'ispezione era atto discrezionale motivatamente esercitato dalla Corte territoriale. La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di nullità per difetto di motivazione non è configurabile quando la questione dedotta risulti comunque esaminata dal giudice di merito, anche se in diverso segmento argomentativo della decisione.
La pendenza di un procedimento penale è stata esaminata in relazione alla richiesta di sospensione del processo civile, con esclusione della sua incidenza sulla controversia civile.
L'onere della prova grava su chi intende far valere in giudizio un diritto; nel caso concreto tale onere ricadeva sul ricorrente che allegava le immissioni illecite.
Il valore probatorio delle riproduzioni o dei dati contestati viene meno o si riduce quando la controparte ne contesti il contenuto; la norma non risultava violata nella specie.
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché sia motivata; non è sindacabile in cassazione come semplice dissenso sulla lettura delle risultanze istruttorie.
La scelta di disporre l'ispezione è rimessa al giudice di merito, che può motivatamente non avvalersene senza incorrere in violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi agisce per far valere l'illiceità di immissioni deve fornire prova dei fatti costitutivi della propria pretesa; non è sufficiente una diversa lettura soggettiva del compendio istruttorio.
- Il vizio di nullità per difetto di motivazione non sussiste se la questione è stata comunque affrontata dal giudice di merito in altro passaggio della decisione o in relazione a una diversa istanza processuale.
- La valutazione della credibilità e rilevanza delle prove testimoniali, della consulenza di parte e delle risultanze tecniche appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la censura si risolva in una richiesta di nuovo esame del merito.
- La mancata disposizione di mezzi istruttori discrezionali, come l'ispezione, non integra violazione di legge se il giudice ne dà motivazione e compie comunque una valutazione complessiva delle prove acquisite.
- La pendenza di un procedimento penale parallelo non comporta automaticamente sospensione del giudizio civile né determina di per sé un vizio della motivazione della sentenza civile.
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