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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23285/2021 del 23/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato che, ai fini dell'art. 4 della L. n. 89/2001, il dies a quo del termine semestrale decorreva dal deposito e comunicazione del provvedimento del 12 ottobre 2015, con cui la procedura di distribuzione doveva considerarsi definita. Ne è derivata la conferma dell'inammissibilità/tardività della domanda di equa riparazione e il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata asseritamente irragionevole di un processo di esecuzione immobiliare. La Corte d'appello, sia in primo esame sia in sede di rinvio dopo cassazione, aveva ritenuto la domanda tardiva, individuando come termine iniziale per il decorso dei sei mesi la data di deposito del provvedimento del 12 ottobre 2015 con cui era stato approvato il piano di riparto e conferito mandato al delegato per i mandati di pagamento. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di distribuzione assegnava alle parti un termine di novanta giorni per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito e che, quindi, la procedura si sarebbe dovuta considerare esecutiva solo dopo la scadenza di tale termine, con conseguente tempestività della domanda di equa riparazione depositata il 30 giugno 2016.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.c.

    La censura richiamava la norma sulla distribuzione della somma ricavata, ma la Corte non ha accolto l'idea che il termine assegnato per eventuali contestazioni facesse slittare la definizione della procedura ai fini dell'equa riparazione.

  • art. 617 c.p.c.

    La censura richiamava l'opposizione agli atti esecutivi, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il termine previsto per eventuali impugnazioni incidenti sul riparto ai fini del decorso del termine semestrale ex L. n. 89/2001.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    Il termine di sei mesi per proporre domanda di equa riparazione decorre dal momento in cui il processo presupposto deve considerarsi definito; nel caso concreto, dal deposito del provvedimento che approvava il piano di riparto e disponeva i mandati di pagamento.

Massime di principio

  • Ai fini della domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il dies a quo del termine semestrale va individuato nel momento in cui il procedimento presupposto può dirsi effettivamente definito, secondo la concreta struttura dell'attività processuale compiuta dal giudice.
  • Nelle procedure esecutive immobiliari, l'approvazione del piano di riparto e il mandato per la predisposizione dei pagamenti possono segnare la definizione della procedura, se il giudice di merito accerta che da quel momento l'attività esecutiva è sostanzialmente conclusa.
  • Il termine eventualmente concesso alle parti per introdurre opposizioni o giudizi di merito non comporta automaticamente lo slittamento del dies a quo per l'equa riparazione, se non incide sulla definizione della procedura esecutiva in sé.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e verificare il concreto momento di definizione del processo presupposto, senza attribuire rilievo a profili non pertinenti alla decorrenza del termine di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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