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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23283/2021 del 23/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due avvocati avevano domandato alla Corte d'appello l'indennizzo ex L. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 2008 e definito nel 2016. Il giudice distrettuale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente il pregiudizio, valorizzando l'irrisorietà della pretesa economica nel processo presupposto e le condizioni personali dei richiedenti, desunte dalla loro qualità professionale. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato, in un unico motivo, violazione degli artt. 112, 115, 116, 89 e 96 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo: per uno dei due avvocati si contestava che il rigetto fosse fondato sull'irrisorietà del danno e sulla possibilità di usare la correzione dell'errore materiale invece dell'appello; per l'altro si censurava la determinazione del valore della causa, assumendo che non dovesse essere considerata la condanna di 500 euro ex art. 89 c.p.c. ma il credito originariamente azionato, pari a 1.665,66 euro, e che tale condanna non escludesse il diritto all'equo indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della L. 89/2001, poiché il pregiudizio da irragionevole durata si presume insussistente, salvo prova contraria, quando la pretesa o il valore della causa sono irrisori, anche tenendo conto delle condizioni personali della parte. Nel caso concreto il giudice di merito aveva valutato l'irrisorietà della posta in gioco, riferita sia alle spese non distratte sia al limitato importo della domanda ex art. 89 c.p.c., e aveva considerato la qualità professionale dei ricorrenti senza che fosse offerta prova contraria. Quanto alla doglianza sull'uso del rimedio della correzione dell'errore materiale, la Corte ha rilevato che, pur essendo la pronuncia delle Sezioni Unite successiva di pochi mesi all'appello, i ricorrenti avrebbero potuto, dopo tale pronuncia, chiedere la correzione rinunciando all'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è ritenuta infondata nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura

  • art. 89 c.p.c.

    menzionato sia quale base della domanda di risarcimento nel giudizio presupposto sia nella doglianza sul valore della causa

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza decisività nel caso

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89

    "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di [..] irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte"

    la Corte lo applica nel senso che l'irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in rapporto alle condizioni personali della parte, consente di presumere insussistente il pregiudizio da durata irragionevole, salvo prova contraria

  • art. 12 del protocollo n. 14 alla CEDU

    richiamato come base del criterio della soglia minima di gravità del pregiudizio indennizzabile

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il pregiudizio non è indennizzabile quando la controversia presupposta ha carattere bagatellare, con posta in gioco irrisoria o valore minimo, anche se la durata complessiva del processo sia apprezzabile.
  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio opera anche tenendo conto delle condizioni personali della parte; la mera allegazione di tali condizioni non è sufficiente se non viene fornita prova contraria.
  • La valutazione dell'irrisorietà va compiuta sulla concreta pretesa azionata o sul valore effettivo della causa, e non può essere superata da riferimenti generici a valori maggiori non specificamente dimostrati.
  • Quando un rimedio processuale diverso dall'appello diviene chiaramente esperibile a seguito di un orientamento nomofilattico, la parte che abbia già proposto l'appello può comunque rinunciarvi e attivare il rimedio corretto, sicché la scelta iniziale non rende automaticamente indennizzabile il pregiudizio lamentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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