Cassazione Civile, Ordinanza n. 23281/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nel 1993 e chiusa nel 2015, nella quale alcuni creditori, originariamente dipendenti della società fallita, si erano insinuati al passivo e avevano ottenuto, mediante quattro riparti parziali, il pagamento di circa il 94,6% dei crediti di lavoro vantati. In un primo momento la Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la protrazione della procedura non avesse arrecato apprezzabile sofferenza, poiché quasi tutto il credito era stato soddisfatto in tempi ragionevoli; tale decisione era stata cassata perché il criterio della "posta in gioco" può incidere solo sulla quantificazione dell'indennizzo e non sulla sua esclusione. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo, liquidando euro 4.464 per ciascun ricorrente. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001: secondo la ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto valorizzare il fatto che i creditori avevano già ricevuto quasi integralmente soddisfazione entro un termine ragionevole e che l'importo liquidato superava di molto l'entità dei residui crediti; tuttavia il ricorso si limitava a indicare in modo generico che il residuo era di "poche centinaia di euro" senza specificare, per ciascun creditore, l'esatto credito residuo alla data di chiusura del fallimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile/difettoso per mancanza di specificità, poiché la censura non indicava con precisione quale fosse, per ciascun resistente, il credito residuo alla chiusura della procedura, impedendo così il controllo sulla dedotta violazione del limite legale di cui all'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001. Conseguentemente ha rigettato il ricorso del Ministero e lo ha condannato al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
"la misura dell'indennizzo [...] non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"
il criterio del valore della causa o del diritto accertato opera come limite massimo alla misura dell'indennizzo; nel caso concreto, la censura del ricorrente non era scrutinabile perché non aveva specificato il valore residuo del credito per ciascun istante.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, quando si deduce la violazione del limite massimo dell'indennizzo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il ricorrente deve indicare in modo specifico il valore della causa o del diritto accertato, o comunque il credito residuo rilevante per ciascun istante, non essendo sufficiente un riferimento generico e approssimativo.
- Il criterio della "posta in gioco" può incidere sulla quantificazione dell'indennizzo, ma non legittima di per sé l'esclusione del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
- Il vizio di violazione di legge è inammissibile o comunque non accoglibile quando la censura non consente alla Corte di verificare, sulla base degli elementi allegati, la concreta incidenza della norma invocata sulla liquidazione effettuata dal giudice di merito.
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