Cassazione Civile, Ordinanza n. 23294/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una divisione ereditaria dell'asse relitto da un defunto. Nel corso del giudizio, il coniuge del de cuius ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo il rimborso, o in subordine l'indennizzo per l'aumento di valore, delle somme che il defunto avrebbe anticipato per lavori di ristrutturazione di un fabbricato artigianale appartenente al padre del defunto. Il Tribunale ha ritenuto che il rapporto fosse inquadrabile in un comodato tra padre e figlio e ha escluso il credito; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1803 e 936 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che mancassero gli elementi del comodato (traditio, oggetto attuale e termine di restituzione) e che si trattasse invece di mera tolleranza, con applicazione dell'art. 936 c.c.; 2) violazione degli artt. 1592 e 1808 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che, avendo il comodatario dovuto demolire e ricostruire il capannone, dovessero essere rimborsate le spese di ristrutturazione secondo una disciplina analogica di matrice locatizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato la qualificazione della fattispecie come comodato, valorizzando la dichiarazione del proprietario che aveva dato al figlio la disponibilità del fondo con accordo per costruire o ristrutturare a proprie spese il fabbricato, la traditio della res, la destinazione specifica dell'immobile e la volontà del concedente di mantenere la proprietà. Da ciò ha tratto l'inapplicabilità dell'art. 936 c.c., riservato a chi costruisca senza alcun rapporto giuridico con il proprietario. Ha inoltre escluso il diritto al rimborso delle spese di ristrutturazione perché non si trattava di spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa ai sensi dell'art. 1808 c.c., ma di spese sostenute nell'interesse del comodatario in esecuzione dell'accordo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
definisce il comodato come contratto essenzialmente gratuito con consegna della cosa per uso determinato e obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta.
è applicabile solo quando le opere siano realizzate da un soggetto privo di qualsiasi rapporto giuridico, reale o personale, con il proprietario del fondo; non opera se l'autore delle opere agisce quale comodatario in forza di accordo contrattuale.
il comodatario ha diritto al rimborso soltanto delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa; le spese di manutenzione straordinaria affrontate nel proprio interesse non sono rimborsabili.
è richiamato per evidenziare che il comodante può esigere la restituzione immediata della cosa nei casi previsti dalla norma.
la presunzione di possesso non opera per chi si trovi nella relazione materiale con la cosa in nome altrui e per volontà del possessore.
la mera tolleranza del proprietario rende inidonea la relazione di fatto a fondare il possesso o l'usucapione.
la disciplina locatizia sui miglioramenti non è applicabile al comodato nel caso deciso.
anche la disciplina locatizia sulle addizioni non è richiamabile per ottenere il rimborso nel rapporto di comodato.
norma processuale richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il comodato può essere desunto anche da elementi fattuali e dichiarativi, purché emerga la consegna del bene, la sua destinazione a uso determinato e la gratuità del godimento, unitamente alla volontà del proprietario di conservare la titolarità del bene.
- L'art. 936 c.c. non si applica quando l'opera è eseguita da chi abbia con il proprietario un rapporto giuridico che legittimi la disponibilità del fondo, come un comodato; la norma riguarda invece l'ipotesi di costruzione da parte di un terzo senza titolo.
- Per distinguere il possesso dalla detenzione rileva la prova di un comportamento oppositivo idoneo a manifestare l'interversio possessionis; in difetto, specialmente nei rapporti familiari o di tolleranza, la relazione con il bene resta detenzione e non fonda usucapione.
- Nel comodato, il rimborso delle spese è circoscritto alle spese straordinarie che siano insieme necessarie e urgenti per la conservazione della cosa; le spese di ristrutturazione o miglioria sostenute per utilità del comodatario restano a suo carico.
- La disciplina delle locazioni in tema di miglioramenti e addizioni non è automaticamente estensibile al comodato, che è regolato da una disciplina propria e più restrittiva quanto al rimborso delle spese.
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