Cassazione Civile, Ordinanza n. 23282/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che, in sede di opposizione, aveva riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi davanti al Tribunale. Deduceva tre censure: (1) errata individuazione del dies ad quem ai fini del calcolo della durata ragionevole del processo presupposto, sostenendo che dovesse computarsi anche il tempo fino al passaggio in giudicato e non solo fino alla pubblicazione della sentenza; contestava inoltre la compatibilità della disciplina interna con l'art. 6 CEDU, gli artt. 24 e 111 Cost. e la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2016; (2) erronea quantificazione dell'indennità, perché la Corte territoriale si era limitata a reputare congruo il minimo di euro 400 per anno; (3) ineffettività del rimedio indennitario e illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis l. n. 89/2001 per la asserita compressione eccessiva del diritto sostanziale tutelato dalla CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, ai fini della durata ragionevole del processo presupposto, non si computa il tempo per proporre l'impugnazione, poiché in quel lasso non pende alcuna attività giurisdizionale e la stasi non è imputabile all'amministrazione della giustizia; ha inoltre chiarito che la sentenza costituzionale n. 36/2016 riguardava la durata del processo di equo indennizzo e non quella del processo presupposto. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l'art. 2-bis l. n. 89/2001 prevede una liquidazione di regola non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per anno o frazione superiore a sei mesi, sicché la liquidazione al minimo legale non era di per sé censurabile. È stato infine respinto il terzo motivo, perché il richiamo alla diversa questione di legittimità costituzionale sollevata in precedenza da questa Corte sull'art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), non era pertinente al caso in esame. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 6, par. 1 CEDU
Richiamato come parametro sulla ragionevole durata del processo e sull'effettività della tutela giurisdizionale, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001
Disposizione richiamata per il termine di ragionevole durata del processo presupposto; la Corte ribadisce che la questione della sua legittimità costituzionale non è fondata nel caso esaminato.
art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001
"non si tiene conto del tempo [..] intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa"
Il tempo per proporre impugnazione non si computa ai fini della durata ragionevole, perché in quel periodo il processo è in stasi e non vi è un giudice incaricato della trattazione.
"il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata"
La liquidazione dell'indennizzo entro il range legale, in particolare al minimo, è conforme alla disciplina applicabile se il giudice non ravvisa elementi per una maggiore quantificazione.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale, senza che la censura sia stata accolta.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente sul versante del giusto processo e della ragionevole durata; la censura è stata respinta.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato quale parametro di conformità alla CEDU; non ha condotto all'accoglimento della censura.
Norma processuale richiamata quale vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), l. n. 89/2001
Richiamata solo per analogia dal ricorrente; la Corte osserva che la questione era diversa, poiché riguardava la proponibilità della domanda di equa riparazione nel processo penale presupposto.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, il tempo compreso tra la decorrenza del termine per impugnare e la proposizione dell'impugnazione non si computa nella durata del processo presupposto, perché in quella fase non vi è attività giurisdizionale in corso e la stasi non è imputabile all'amministrazione della giustizia.
- La sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità di una norma sulla durata del processo di equo indennizzo non è automaticamente estensibile al diverso calcolo della durata del processo presupposto.
- La liquidazione dell'indennizzo ex legge Pinto è corretta se effettuata entro la forbice legale prevista dall'art. 2-bis l. n. 89/2001; la scelta del minimo edittale non è di per sé censurabile in cassazione in assenza di specifici vizi di violazione di legge.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere pertinenti alla norma effettivamente applicata e alla fattispecie concreta; il richiamo a una diversa disposizione o a un diverso presupposto processuale non è sufficiente a fondare l'accoglimento del motivo.
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