Cassazione Civile, Ordinanza n. 23284/2021 del 23/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un lungo fallimento dichiarato nel 1982. Gli odierni ricorrenti avevano già ottenuto, in un primo giudizio "Pinto" davanti alla Corte d'appello di Ancona, un indennizzo di euro 5.000 per l'irragionevole durata del procedimento sino al 5 giugno 2013. Successivamente, permanendo il procedimento concorsuale fino alla chiusura del 30 luglio 2017, hanno chiesto alla Corte d'appello di Bologna un ulteriore indennizzo per il periodo successivo di circa quattro anni. La Corte d'appello ha rigettato la domanda per una ragione sostanziale: l'indennizzo già percepito risultava superiore al credito ammesso allo stato passivo, sicché, considerando l'unitarietà del processo presupposto, il tetto dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 impediva di riconoscere altro importo. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione del giudicato esterno e delle norme sulla equa riparazione, sostenendo che la precedente decisione non poteva precludere la nuova domanda per l'ulteriore durata; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, nonostante la novità della questione relativa all'applicazione del tetto risarcitorio in caso di successive domande; 3) erronea mancata valorizzazione, ai fini delle spese, della domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dal Ministero e poi rinunciata. Il Ministero ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione della disciplina sull'equa riparazione e sul fallimento, sostenendo che il concordato fallimentare omologato o divenuto definitivo chiude la procedura e che pertanto il periodo dell'esecuzione del concordato non doveva essere computato nella durata del fallimento; di conseguenza, il ricorso Pinto sarebbe stato tardivo perché il dies a quo avrebbe dovuto coincidere con la definitività del decreto di omologazione/chiusura anteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha rigettato anche il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva già considerato l'orientamento sulla proponibilità di domande successive di equa riparazione per un medesimo processo, ma aveva correttamente negato il nuovo indennizzo applicando il limite massimo dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, tenendo conto dell'indennizzo già liquidato nel primo giudizio, trattandosi di un unico processo presupposto. Ha respinto il secondo e il terzo motivo sulle spese: la compensazione è valutazione discrezionale del giudice di merito e la domanda accessoria ex art. 96, comma 3, c.p.c. non incide sulla soccombenza. Ha respinto pure il ricorso incidentale del Ministero, affermando che, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del fallimento, la fase del concordato fallimentare è strutturalmente connessa alla procedura principale e il termine di decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
invocato per il giudicato esterno, ma ritenuto non violato poiché la questione decisiva era l'applicazione del limite legale all'indennizzo in un unico processo presupposto
richiamato nel motivo principale, senza specifica autonoma decisione, nell'ambito della dedotta violazione del giudicato e del thema decidendum
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
norma sulla riparazione per irragionevole durata del processo, richiamata come base del diritto all'indennizzo
art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
il limite massimo dell'indennizzo va applicato considerando i precedenti indennizzi già liquidati quando si tratta di successive domande riferite al medesimo processo presupposto
art. 6, par. 1 CEDU
richiamato in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo e all'equa riparazione
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato nel motivo principale, senza autonoma incidenza decisoria nel testo
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo principale quale parametro costituzionale del giusto processo
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo principale quale parametro costituzionale di conformità alla CEDU
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il sindacato di legittimità è limitato al divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa
la domanda risarcitoria accessoria ex art. 96, comma 3, non incide sulla determinazione della soccombenza ai fini delle spese
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
il termine di proposizione del ricorso per equa riparazione decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, poiché il concordato fallimentare è fase connessa alla procedura principale
art. 129 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato con riferimento alla disciplina della chiusura/definitività nel procedimento fallimentare e alla connessione del concordato con la procedura principale
Massime di principio
- In caso di domande successive di equa riparazione riferite al medesimo processo presupposto, l'indennizzo complessivamente riconoscibile non può superare il limite legale previsto dall'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, dovendosi tenere conto di quanto già liquidato in precedenza.
- La proponibilità di una nuova domanda Pinto per il periodo di ulteriore protrazione del processo è concettualmente distinta dalla spettanza dell'indennizzo: la prima può essere ammissibile, ma la seconda può essere esclusa se il plafond normativo risulta già esaurito o superato dagli indennizzi precedenti.
- La compensazione delle spese di lite è valutazione discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti in cui siano violate le regole che impediscono di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Una domanda accessoria ex art. 96, comma 3, c.p.c. non incide, di regola, sulla determinazione della soccombenza ai fini della liquidazione o compensazione delle spese.
- In materia di equa riparazione per la durata del fallimento, la fase del concordato fallimentare è strutturalmente inscindibile dalla procedura concorsuale principale; ai fini della tempestività della domanda, il dies a quo coincide con la definitività del decreto di chiusura del fallimento.
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