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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35612/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il soggetto destinatario di un sollecito di pagamento relativo al recupero di sanzioni per violazioni del codice della strada, originariamente pretese mediante 14 cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 6.617,17, ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. deducendo che le cartelle e i relativi verbali di accertamento non gli erano mai stati notificati. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ma il Tribunale ha poi riformato parzialmente la decisione accogliendo l'appello dell'agente della riscossione. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi, ma prima ancora dell'esame del merito ha depositato memoria con rinuncia al ricorso e istanza di cessazione della materia del contendere, poi sostanzialmente condivisa dall'agente della riscossione. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di una copia autentica della sentenza impugnata recante attestazione di pubblicazione, data e numero identificativo.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha ritenuto preliminarmente improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La copia della sentenza di merito prodotta dal ricorrente era priva dell'attestazione di avvenuta pubblicazione della cancelleria, nonché della data e del numero di pubblicazione, requisiti considerati indispensabili per verificare l'esistenza giuridica del provvedimento, la tempestività dell'impugnazione e la corretta individuazione della sentenza da cassare. La rinuncia al ricorso e la richiesta di cessazione della materia del contendere non hanno superato il rilievo pregiudiziale di improcedibilità. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese tra ricorrente e agente della riscossione e senza provvedimenti verso l'ente intimato rimasto contumace; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    viene richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il sollecito di pagamento

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata recante attestazione di pubblicazione, data e numero determina improcedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    disciplinata l'adunanza camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2010

    è richiamato per chiarire che l'equiparazione delle copie informatiche all'originale non attribuisce al difensore il potere di attestare la pubblicazione della sentenza

  • art. 52, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014

    norma richiamata come fonte modificativa dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2010

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018

    menzionato dalla parte ricorrente nella rinuncia, in relazione all'annullamento automatico di alcune cartelle

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato improcedibile

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata con attestazione di pubblicazione, data e numero identificativo è condizione di procedibilità del ricorso quando si controverte di provvedimenti formati e depositati in via telematica.
  • La Corte di cassazione deve poter verificare direttamente, sulla base della copia prodotta, l'esistenza giuridica del provvedimento impugnato e i suoi estremi identificativi; non è sufficiente la mera indicazione contenuta nel ricorso o nelle dichiarazioni dei difensori.
  • Se la copia della sentenza è priva della data e del numero di pubblicazione, non è possibile controllare né la tempestività dell'impugnazione né formulare un dispositivo di cassazione esatto, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • L'attestazione di conformità del difensore alla copia estratta dal fascicolo informatico non sostituisce l'attestazione della cancelleria circa la pubblicazione della sentenza, trattandosi di adempimenti diversi e non surrogabili.
  • Il rilievo di improcedibilità per difetto della documentazione ex art. 369 c.p.c. precede e assorbe ogni eventuale rinuncia al ricorso o richiesta di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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