Sentenza n. 6028/2026 - Roma, Sezione 2
Per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Provvedimento Prot. n. 20250031622 del 10/12/2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per Studio; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BITLISLI EMRE il 3\3\2026 : 1) del Provvedimento n. Prot. n. 0161-P del 22.01.2026 del Consolato Generale d’Italia in Istanbul confermativo del diniego del visto di cui è causa; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto nazionale per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul e successivo provvedimento confermativo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, motivato dalla ritenuta insufficienza dei requisiti economici, e il successivo provvedimento confermativo adottato dall’autorità consolare in esecuzione di un precedente decreto cautelare che aveva disposto l’immediato riesame previo colloquio. Con i motivi aggiunti ha dedotto la violazione degli artt. 4, 39 e 39-bis del d.lgs. 286/1998, degli artt. 40, 44-bis, 46 e 47 del d.P.R. 394/1999, dell’art. 6-bis del d.P.R. 334/2004 e dell’art. 4 del d.i. n. 850/2011, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. In particolare, ha contestato che il Consolato avesse escluso la rilevanza delle disponibilità economiche proprie e dei genitori, pur risultando somme considerevoli destinate a sostenere il percorso di studio, soltanto perché parte degli importi era stata depositata in prossimità della domanda di visto. Ha inoltre censurato la contraddizione tra l’espressa esclusione di dubbi sul rischio migratorio e sulla serietà del percorso formativo e la valorizzazione negativa della richiesta di una borsa di studio quale indice di insufficienza economica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso palesemente fondato e lo ha definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha annullato il diniego e il provvedimento confermativo per carenza e contraddittorietà della motivazione. Il Consolato aveva dato atto della disponibilità di somme considerevoli in capo al richiedente e ai genitori, superiori agli importi previsti dalla normativa e ulteriori rispetto alle entrate stipendiali, ma ne aveva escluso la rilevanza principalmente in ragione della prossimità temporale dei depositi alla domanda di visto. Secondo il giudice, in assenza di ulteriori elementi, tale circostanza non consente ragionevolmente di escludere la disponibilità delle somme, soprattutto considerando la giovane età del richiedente e la necessità di dimostrare i mezzi economici proprio al momento della richiesta. La motivazione è risultata altresì contraddittoria perché, da un lato, l’amministrazione aveva escluso qualsiasi rischio migratorio e dubbio sul percorso formativo e, dall’altro, aveva desunto dalla richiesta di una borsa di studio un’insufficiente autonomia economica. Il TAR ha inoltre rilevato che il visto per studio di tipo D è rilasciato per un periodo annuale, mentre per gli anni successivi la valutazione della permanenza e del rinnovo del titolo spetta alla Questura; non era quindi coerente fondare il diniego sull’esigenza di garantire preventivamente il sostentamento per l’intero percorso pluriennale. L’amministrazione è stata ordinata a riesaminare l’istanza, tenendo conto della documentazione prodotta nel giudizio e del vincolo conformativo derivante dalla sentenza, entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per l’elevato numero di pratiche pervenute al Consolato.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.
artt. 4, 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
Norme indicate dal ricorrente come disciplina applicabile al rilascio del visto e all’ingresso per motivi di studio; il giudice le richiama nell’ambito delle censure dedotte, senza svolgerne una distinta interpretazione testuale.
artt. 40, 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999
Disposizioni richiamate dal ricorrente in relazione ai requisiti e alla procedura per l’ingresso e il soggiorno per studio; il giudice ne considera la pertinenza nel valutare la motivazione del diniego.
Norma indicata tra quelle violate secondo il ricorrente, senza autonoma interpretazione nella sentenza.
art. 4 d.i. n. 850/2011
Disposizione richiamata quale parametro dei requisiti economici per il visto per studio; la sentenza valorizza il dato delle somme disponibili e la necessità di una valutazione non irragionevole e non contraddittoria.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio, la disponibilità di somme depositate in prossimità della domanda non può essere esclusa automaticamente per il solo dato temporale, occorrendo ulteriori elementi concreti che ne mettano in dubbio l’effettività o la destinazione.
- È viziata per contraddittorietà la motivazione con cui l’autorità consolare, dopo avere escluso dubbi sul rischio migratorio e sulla serietà del percorso formativo, desume dalla richiesta di una borsa di studio l’insufficienza economica del richiedente, senza spiegare coerentemente tale passaggio valutativo.
- La valutazione dei mezzi economici per il rilascio di un visto nazionale per studio deve confrontarsi con la durata effettiva del titolo richiesto: poiché il visto è rilasciato per un periodo annuale e i rinnovi successivi sono valutati dalla Questura, il diniego non può fondarsi senza adeguata motivazione sull’esigenza di garantire preventivamente il sostentamento per l’intero percorso pluriennale.
- L’amministrazione consolare deve valutare in modo complessivo e non meramente formalistico le disponibilità economiche del richiedente e dei familiari, indicando le ragioni concrete per cui somme documentate e superiori alle soglie normative non sarebbero idonee a soddisfare il requisito economico.
- Quando annulla un diniego di visto per carenza motivazionale e ordina il riesame, il giudice può imporre all’amministrazione un termine perentorio e vincolare la riedizione del potere al rispetto delle ragioni conformative espresse nella sentenza.
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