Cassazione Penale, Sentenza n. 19879/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per reati di bancarotta (fraudolenta per distrazione, documentale e semplice). Il ricorso articolava sette motivi; quello ritenuto decisivo denunciava l'omessa/irregolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: la notifica era stata effettuata via PEC all'avvocato Alessandra Bigliani, difensore di un coimputato e non domiciliataria eletta da Bosina, il quale era assistito dall'avvocato Giuseppe Laguzzi. Si è dedotta la nullità assoluta della notifica ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità della notifica). Ha stabilito che la notifica via PEC all'avvocato Bigliani era irrituale e non idonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, determinando la nullità assoluta. Per effetto di ciò: (i) la sentenza impugnata è annullata senza rinvio con riferimento al reato di bancarotta semplice (capo c) perché estinto per prescrizione, avendo la corte accertato il decorso del termine decennale rispetto alla data del fatto (4/10/2012), tenuto conto della recidiva e delle sospensioni; (ii) la sentenza è altresì annullata senza rinvio per gli altri reati, e gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Torino per il prosieguo del procedimento. Le altre censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
La nullità assoluta prevista dall'art. 179 ricorre quando la notificazione è omessa o eseguita in forma tale da non essere idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; in tali ipotesi la sentenza è affetta da nullità insanabile
Disciplina del termine di prescrizione dei reati; utilizzata per valutare l'estinzione del reato di bancarotta semplice per decorso del termine
Regole di calcolo della prescrizione in caso di recidiva e aumenti; applicata per determinare il termine decennale in presenza di recidiva reiterata e infraquinquennale
Norma sulla recidiva (reiterata e infraquinquennale) rilevante ai fini del calcolo della pena e della prescrizione
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
Prevede sospensioni di termini processuali per la disciplina emergenziale (COVID-19); considerata dalla Corte ma ritenuta non sufficiente a interrompere la prescrizione per il reato di capo c) in assenza di documentazione integrativa
Norma procedurale richiamata in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte e memorie dell'avvocato nel procedimento davanti alla Corte di cassazione
Massime di principio
- La notifica degli atti processuali all'imputato o al suo difensore deve essere eseguita secondo le forme previste dalla legge: notifiche a soggetti diversi dal difensore effettivamente eletto o domiciliatario e prive di idoneità a garantire la conoscenza effettiva dell'atto possono determinare nullità assolute rilevanti anche per la sentenza di merito.
- La notificazione a un difensore di un coimputato o a un avvocato che non è stato eletto quale domiciliatario non produce di per sé una presunzione di conoscenza da parte dell'imputato; è quindi cruciale per la regolarità processuale l'esatta elezione di domicilio o la notifica diretta all'imputato o al suo difensore specificamente designato.
- Se la nullità della notificazione è tale da rendere insanabile il vizio (art. 179 c.p.p.), la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per i profili irrimediabilmente compromessi; tuttavia può disporre la trasmissione degli atti ad altro giudice per la prosecuzione quando sia necessario riequilibrare il contraddittorio su capi diversi o per ulteriori accertamenti.
- Quando, in conseguenza di vizio procedurale, emerge che per taluni reati è intervenuta la prescrizione, tali reati possono essere dichiarati estinti; il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle sospensioni (es. per impedimento del difensore) e a eventuali norme emergenziali che sospendano termini, ma tali sospensioni devono risultare documentate.
- Per evitare la nullità delle notifiche, l'imputato e il difensore devono curare l'elezione del domicilio e la comunicazione al giudice; il difensore dovrà anche vigilare sulle notifiche via PEC e sulla corretta indicazione del domiciliatario, contestando tempestivamente eventuali irregolarità.
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