Cassazione Civile, Ordinanza n. 01720/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto originari ricorsi nei confronti del Comune chiedendo la condanna dell'ente al pagamento delle somme corrispondenti agli adeguamenti contributivi asseritamente spettanti in ragione della loro qualità di lavoratori Co.I.M.E. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato le domande e la Corte d'appello di Palermo aveva confermato il rigetto. In cassazione i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto; l'esame della Corte si è arrestato su una questione processuale preliminare, poiché mancava il deposito della copia autentica della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., rilevando che con il ricorso non era stata depositata copia autentica della sentenza impugnata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un adempimento essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- La declaratoria di improcedibilità può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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