Cassazione Civile, Ordinanza n. 01710/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per crediti di lavoro. Una dipendente, assunta a tempo determinato e poi più volte prorogata, chiedeva l’ammissione di un credito complessivo per differenze retributive e accessori, in particolare per il compenso incentivante previsto dal CCNL 1998/2001, che assumeva non essere stato corrisposto per un ampio periodo. Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo, ammetteva solo una somma minima già risultante da una sentenza passata in giudicato relativa alla stabilizzazione e disattendeva il residuo richiesto, ritenendo inattendibile il conteggio prodotto dalla creditrice e preferibile la quantificazione contenuta nella dichiarazione datoriale. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse attribuito valore probatorio a una mera dichiarazione di parte, priva di criteri di calcolo e idonea soltanto a dimostrare un importo inferiore e non l’intero credito azionato; con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo e omissione di pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio contabile, necessaria per verificare il quantum debeatur.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi del decreto impugnato: il Tribunale non aveva fondato la decisione su una pretesa piena efficacia probatoria della dichiarazione datoriale, ma aveva ritenuto non attendibile e non convincente il conteggio prodotto dalla ricorrente, soprattutto perché privo di criteri di calcolo e riferito anche a una sentenza resa in un giudizio tra terzi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza mirava in sostanza a contestare il mancato esperimento della CTU e la valutazione di merito sulla sufficienza degli elementi già acquisiti, senza indicare un fatto storico specifico, decisivo e omesso, come richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 L.Fall.
norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
art. 2751-bis, n. 1, c.c.
richiamato per il privilegio del credito di lavoro ammesso al passivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro formale della censura di nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, illegittimamente acquisite o ignora prove legali
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove o dell'omessa CTU
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in Cassazione è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove obiettivamente inesistenti, illegittimamente acquisite, oppure abbia attribuito a prove legali un valore diverso da quello loro proprio; non è invece consentito trasformare in vizio di legittimità una mera critica alla valutazione del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice respinge una domanda perché il conteggio prodotto non è attendibile o non è spiegato nei criteri di calcolo, non è utile censurare la decisione come se fosse stata attribuita efficacia probatoria a un diverso documento di parte.
- Nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio o, in generale, la mancata condivisione della quantificazione proposta dalla parte.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non è di per sé sindacabile in cassazione, poiché la sua ammissione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo che la doglianza sia strutturata come omesso esame di un fatto decisivo e specificamente individuato.
- Per censurare in cassazione una quantificazione del credito ritenuta errata, il ricorrente deve indicare in modo puntuale i dati fattuali e i criteri di calcolo che il giudice avrebbe trascurato, mostrando la decisività dell'errore denunciato.
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