Cassazione Civile, Ordinanza n. 01747/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, inquadrato nell'Area A posizione economica A2, aveva lavorato prima con contratti a termine e poi a tempo indeterminato presso l'ente; sosteneva di avere svolto dal 2002 al 2017 mansioni superiori riconducibili alla posizione economica B1 (autista soccorritore/area B) e chiedeva le differenze retributive con incidenza su voci indirette e differite, oltre all'ammissione al passivo della procedura concorsuale con privilegio generale. In appello il giudice aveva ritenuto non provato lo svolgimento di mansioni superiori, valorizzando la mancata dimostrazione di un titolo di specializzazione e qualificando le attività svolte come mero supporto tecnico-strumentale, proprie dell'Area A. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava: violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle declaratorie contrattuali collettive; erronea esclusione delle mansioni superiori per mancanza di titolo di specializzazione; omesso esame delle concrete mansioni svolte; violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost.; errata valutazione presuntiva ex art. 2729 c.c. per aver tratto dal mancato titolo la prova del mancato svolgimento delle mansioni di Area B.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure perché il giudice di merito aveva effettivamente svolto il giudizio trifasico sull'inquadramento: ha accertato in fatto le mansioni concretamente svolte, ha richiamato le declaratorie contrattuali delle Aree A e B e le ha confrontate, concludendo che le attività erano di supporto strumentale, generiche e fungibili, quindi riconducibili all'Area A. La Cassazione ha precisato che il solo mancato possesso di un titolo di specializzazione non sarebbe di per sé sufficiente a escludere l'Area B, ma nel caso concreto il rigetto non dipendeva da quel solo dato, bensì da una valutazione complessiva delle mansioni e della loro riconducibilità all'Area A. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la parte intimata non si è costituita; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel pubblico impiego contrattualizzato, la verifica del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori va svolta tramite accertamento delle mansioni concretamente espletate e raffronto con le declaratorie contrattuali
richiamato come norma di riferimento per il criterio di comparazione tra mansioni svolte e inquadramento, applicabile in via coordinata col regime del pubblico impiego contrattualizzato
evocato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva per attività effettivamente svolte
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla corretta retribuzione delle mansioni concretamente espletate
artt. 13, 24 e Allegato A del CCNL EPNE del 16.2.1999
utilizzati nel confronto tra Area A e Area B per l'inquadramento professionale
artt. 6 ss. dell'Allegato A del CCNL EPNE 1.10.2007
utilizzati nel confronto tra Area A e Area B per l'inquadramento professionale
richiamati dal ricorrente per l'interpretazione delle declaratorie contrattuali
invocato per censurare l'uso di un ragionamento presuntivo fondato sul mancato possesso del titolo di specializzazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori richiede un giudizio trifasico: verifica delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e confronto tra le due risultanze.
- Il mancato possesso di un titolo di specializzazione non è, da solo, sufficiente a escludere lo svolgimento di mansioni riconducibili a un'area superiore; occorre una valutazione complessiva delle attività effettivamente eseguite.
- Ai fini dell'inquadramento, i tratti differenziali rilevanti tra qualifiche o aree contrattuali possono essere individuati in elementi di autonomia, specialità e responsabilità, contrapposti a mera strumentalità, genericità e fungibilità delle mansioni.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi non è fondata quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato il contenuto delle mansioni svolte e abbia motivato il raffronto con le declaratorie contrattuali.
- Nel controllo di legittimità, la Corte non sostituisce la propria valutazione di merito a quella del giudice territoriale se quest'ultimo ha correttamente applicato il criterio legale di comparazione tra mansioni svolte e profili contrattuali.
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