Cassazione Civile, Ordinanza n. 01726/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due domande di insinuazione al passivo presentate da un lavoratore nei confronti dell'ente datore di lavoro sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Con la prima domanda il creditore chiedeva l'ammissione di un credito per retribuzioni e spese di lite liquidate in suo favore; con la seconda domanda domandava differenze retributive per il periodo in cui aveva svolto di fatto mansioni di autista soccorritore, sostenendo che tali mansioni fossero riconducibili a una posizione professionale superiore rispetto all'inquadramento formale. Il Tribunale ha respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo: non fondata la pretesa relativa alle differenze retributive del primo periodo per mancata stabilizzazione; non fondata la seconda pretesa perché la clausola collettiva invocata era nulla e, comunque, non era stata provata l'effettiva esecuzione di mansioni superiori. Nel ricorso per cassazione il creditore ha articolato sei motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di rimborso pro quota delle spese legali liquidate da precedente ordinanza della Cassazione; 2) violazione del giudicato e dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto coperte da giudicato le differenze retributive del periodo 1.11.2014-9.8.2016; 3) omessa/apparente motivazione sulla genericità della domanda, dei conteggi, sul difetto di legittimazione passiva e sull'inidoneità documentale; 4) ultrapetizione per avere il Tribunale ritenuto proposta una domanda di superiore inquadramento invece della sola domanda di differenze retributive; 5) erronea declaratoria di nullità dell'art. 12 del CCNI 2006-2009 e falsa interpretazione delle norme collettive; 6) errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere valorizzato certificati, attestati e testimonianze.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse omesso di pronunciare sulla domanda autonoma di ammissione al passivo del credito per rimborso delle spese legali liquidate con precedente ordinanza della Cassazione. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: i motivi secondo e terzo perché la decisione di merito si fondava su più rationes decidendi autonome e non tutte specificamente censurate; il quarto e il quinto perché la statuizione sulla seconda domanda era sorretta anche dalla mancata prova dello svolgimento di mansioni superiori, ratio non adeguatamente attaccata; il sesto perché mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 l.f.
richiamato quale base dell'opposizione allo stato passivo
art. 209 l.f.
richiamato quale base dell'opposizione allo stato passivo
invocato per omessa pronuncia e per asserita ultrapetizione; la Corte rileva l'omessa pronuncia sulla domanda di spese legali, ma esclude gli altri vizi dedotti
invocato per il giudicato; la censura è dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse rispetto ad altre rationes decisive
richiamato in tema di motivazione; la Corte esclude il vizio motivazionale nei limiti denunciati
art. 111 Cost.
richiamato per il controllo sulla motivazione
art. 52, commi 1 e 5, d.lgs. n. 165/2001
invocato dal ricorrente in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego
art. 12 del CCNI 2006-2009
norma collettiva invocata per la riconduzione dell'attività svolta all'Area B; la Corte non accoglie la doglianza, rilevando comunque la mancanza di prova delle mansioni superiori
richiamati per l'interpretazione delle clausole collettive
la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo in caso di uso di prove non dedotte, prove legali disattese o valutazione secondo regole sbagliate, non per mera rivalutazione del merito
richiamato in tema di onere della prova sulle mansioni superiori
la Corte richiama il principio per cui non è denunciabile in cassazione la mera difformità nella valutazione del materiale istruttorio
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda autonoma e distinta integra vizio di cui all'art. 112 c.p.c. quando dal provvedimento non risulti alcuna decisione, neppure implicita, sulla specifica pretesa.
- Quando la decisione di merito si fonda su plurime rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso che non colpisca tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse o per mancata idoneità delle censure a determinare la cassazione.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una critica alla mera sufficienza del ragionamento del giudice di merito: il sindacato è limitato alle anomalie motivazionali che si risolvono in violazione costituzionalmente rilevante.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito a elementi probatori un valore diverso da quello previsto dalla legge; non è invece consentita una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Nel giudizio sulle mansioni superiori, chi le invoca deve allegare e provare in modo specifico l'effettivo svolgimento di attività riconducibili al livello superiore; la qualificazione formale o la sola produzione documentale generica non bastano.
- Nel conflitto tra declaratorie contrattuali collettive riferite a diversi livelli professionali, il giudice deve verificare i tratti differenziali concreti tra le aree, valorizzando autonomia, responsabilità, professionalità e fungibilità delle mansioni.
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