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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma parziale della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti, concernente l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023, avente a oggetto “-OMISSIS-”. Annullamento in autotutela della perizia di stima prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del parere definitivo prot. n. -OMISSIS- del 23.3.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato; b) della nota prot. n. -OMISSIS- del 5 luglio 2023 avente a oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Tip. Ab 28/a. F.m. n° 3, P.lla -OMISSIS- (fabbricato) graffato sub 6. Annullamento in autotutela della perizia di stima prot. n. 2442 del 12.01.2023 e del parere favorevole ai sensi della L. 724/94 prot. n. 24472 del 8.03.2023”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato; - nonché di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato il provvedimento generale di autotutela, ma aveva limitato in motivazione la portata degli atti paesaggistici favorevoli ripristinati e respinto la domanda di annullamento del provvedimento di ritiro specifico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti, proprietari di unità immobiliari comprese in un complesso residenziale edificato sulla base di concessioni edilizie corredate da parere favorevole della Soprintendenza, avevano impugnato due provvedimenti con cui la Soprintendenza aveva annullato in autotutela, nel 2023, precedenti atti favorevoli del 2020 e del 2021, concernenti la regolarizzazione di varianti edilizie e l'accertamento della compatibilità paesaggistica di ulteriori difformità. Il TAR aveva accolto il ricorso contro il provvedimento generale di autotutela per violazione del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, determinando la reviviscenza degli atti favorevoli, ma aveva precisato d'ufficio che questi ultimi riguardassero soltanto opere di completamento e finitura, e non l'intero complesso edilizio. Gli appellanti hanno censurato tale statuizione per travisamento del contenuto degli atti, ultrapetizione ed eccedenza rispetto al thema decidendum, nonché per il mancato annullamento del provvedimento di ritiro specifico, deducendone l'illegittimità derivata dal provvedimento generale annullato.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello. Ha ritenuto che il thema decidendum fosse limitato alla legittimità dei provvedimenti di autotutela e che, una volta accertata l'illegittimità del provvedimento generale per tardivo esercizio del potere di annullamento d'ufficio, il TAR dovesse arrestare il proprio sindacato. Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, c.p.a., il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può sostituirsi all'amministrazione né definire preventivamente il contenuto di poteri amministrativi non ancora esercitati. La revoca giudiziale dell'atto di autotutela ha comportato la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli precedentemente ritirati, i quali hanno riacquistato la loro originaria efficacia secondo il contenuto letterale e dispositivo, senza limitazioni o conformazioni giudiziali. Sono stati quindi espunti dalla sentenza del TAR i passaggi motivazionali con cui era stata restrittivamente interpretata la portata degli atti favorevoli. Il CGARS ha inoltre annullato il provvedimento di ritiro specifico, ritenendo che la sua motivazione dipendesse interamente dalla limitazione degli atti favorevoli introdotta dal TAR e che, ripristinata la loro piena efficacia, venisse meno il presupposto logico-giuridico dell'atto, adottato in conseguenza del provvedimento generale di autotutela. Le ulteriori censure sono state assorbite. È rimasto fermo l'annullamento del provvedimento generale già disposto dal TAR. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il superamento del termine massimo per l'annullamento d'ufficio ha determinato l'illegittimità del provvedimento generale di autotutela e l'esaurimento del relativo potere amministrativo.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve mantenere la propria decisione entro i limiti della domanda e del potere amministrativo concretamente esercitato.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    È vietato al giudice sostituirsi all'amministrazione, anticiparne l'attività o conformare il contenuto di atti la cui efficacia sia stata ripristinata e rispetto ai quali l'amministrazione potrebbe eventualmente esercitare nuovi poteri.

  • art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016

    La disposizione è richiamata quale base della regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni sono richiamate quali basi normative dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per le ulteriori difformità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di annullamento d'ufficio per tardivo esercizio del potere, gli atti amministrativi precedentemente ritirati riacquistano ex tunc la loro efficacia originaria, secondo il contenuto letterale e dispositivo, senza poter essere giudizialmente reinterpretati o limitati.
  • Il giudice amministrativo, pronunciando sull'impugnazione di un atto di autotutela, deve arrestare il proprio sindacato alla legittimità dell'atto impugnato e non può definire d'ufficio la portata sostanziale di atti amministrativi ripristinati, se tale operazione eccede la domanda e il thema decidendum.
  • Il divieto di ultrapetizione e la riserva di amministrazione, desumibili dall'art. 34 c.p.a., impediscono al giudice di sostituirsi all'amministrazione o di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora nuovamente esercitati, anche quando l'interpretazione giudiziale sia formulata come mera precisazione nella motivazione.
  • Qualora un provvedimento di ritiro specifico sia adottato in conseguenza di un provvedimento generale di autotutela e la motivazione del primo dipenda dal presupposto posto dal secondo, l'annullamento del provvedimento generale può determinare l'illegittimità derivata del provvedimento specifico, quando venga meno il suo presupposto logico-giuridico.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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