Cassazione Civile, Ordinanza n. 25165/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa riguardante un fondo appartenente a una società poi fallita e ricadente nell'ambito di un consorzio industriale. La procedura si era definita mediante cessione volontaria rogata dal notaio. In sede di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, la Corte d'appello aveva: accolto l'eccezione della società ricorrente di difetto di legittimazione passiva, ritenendola terzo estraneo alla procedura; dichiarato inammissibile la domanda di manleva del consorzio nei suoi confronti, ritenendola devoluta al tribunale; determinato l'indennità di esproprio dovuta al fallimento nei confronti del consorzio e posto le relative spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti relativi alla determinazione dell'indennità di esproprio e al rapporto derivante dal rogito notarile, ma la Corte ha rilevato che tali censure investivano capi della decisione rispetto ai quali la ricorrente era estranea, essendo stata esclusa la sua legittimazione passiva, e che non risultava impugnata la statuizione di inammissibilità della manleva, unica possibile fonte di un interesse concreto a ricorrere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse interesse ad impugnare, perché i motivi riguardavano la quantificazione dell'indennità di esproprio, tema che non la riguardava dopo la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, e perché l'eventuale interesse fondato sulla clausola contrattuale del rogito non poteva derivare da una domanda di manleva già dichiarata inammissibile e non impugnata. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della Cassa delle Ammende e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L'interesse ad agire e a impugnare deve tradursi in un'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame; non basta un interesse astratto alla corretta soluzione di una questione giuridica.
Poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta del consigliere relatore, trova applicazione la disciplina sulle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma richiamata.
La Corte ha condannato la parte soccombente a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Richiamato solo indirettamente nella ricostruzione dell'interesse ad impugnare e dell'onere di allegare un concreto pregiudizio, senza un autonomo approfondimento sulla ripartizione probatoria.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., richiede una soccombenza anche solo parziale e deve essere concreto e attuale: il gravame è ammissibile solo se l'eventuale accoglimento può procurare un'utilità giuridica alla parte.
- Non è sufficiente, per fondare l'interesse al ricorso, la mera aspirazione a una diversa o più corretta soluzione di una questione giuridica se essa non incide sul dispositivo o sui capi della decisione che riguardano il ricorrente.
- Se una parte è stata esclusa dalla sfera dei soggetti passivamente legittimati rispetto alla domanda principale, essa non può impugnare le statuizioni che riguardano il merito di quella domanda, salvo che deduca e coltivi uno specifico capo della decisione da cui derivi un pregiudizio diretto per una sua autonoma posizione giuridica.
- L'interesse a impugnare non può essere desunto da un titolo contrattuale astrattamente evocato, quando la domanda processuale collegata a quel titolo sia stata dichiarata inammissibile e tale statuizione non sia stata a sua volta impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25137/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25138/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25144/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25146/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25151/2024 del 19/09/2024
- ordinanza_civile · 19 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25152/2024 del 19/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →