Cassazione Civile, Ordinanza n. 01461/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un intervento di demolizione e ricostruzione di un muro di confine tra fondi finitimi. La parte attrice in origine aveva chiesto la reintegrazione nel possesso del suolo e del materiale di risulta, oltre al ripristino del muro e al risarcimento del danno, sostenendo di essere stata spogliata per effetto dell'intervento dei vicini. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l'appropriazione del materiale di risulta e liquidando il danno. In appello era stata disposta anche la condanna al rivestimento del fronte del muro con le vecchie pietre rimaste in loco. Dopo cassazione con rinvio, la corte territoriale ha confermato in sostanza l'impostazione possessoria, condannando i convenuti al rivestimento del muro con le vecchie pietre o con pietre della stessa tipologia, rigettando il resto e regolando le spese in modo parzialmente compensato. I ricorrenti hanno proposto un unico motivo, denunciando violazione di legge e, in sostanza, sostenendo: 1) che la corte di merito avrebbe erroneamente trasformato la domanda di tutela del possesso esclusivo del muro in una tutela del compossesso, confondendo due situazioni giuridiche diverse e negando i presupposti del compossesso; 2) che mancavano gli elementi dell'animus spoliandi; 3) che la liquidazione delle spese e il rigetto della domanda di responsabilità aggravata erano illegittimi, poiché la soccombenza sarebbe stata imputabile prevalentemente alla controparte e la ricorrente sarebbe risultata vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo perché, in materia possessoria, non vi è mutatio libelli né ultrapetizione quando, a fronte della domanda di tutela del possesso esclusivo, il giudice accerti invece il compossesso: il fatto costitutivo resta il possesso e cambia solo la qualificazione giuridica della tutela. Ha inoltre ribadito che l'animus spoliandi consiste nella volontà di agire contro l'altrui volontà mettendo in pericolo la posizione possessoria, senza rilievo del convincimento di esercitare un proprio diritto. La censura sui segni del compossesso è stata reputata un tentativo di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Quanto alle spese, la Corte ha confermato che la valutazione della soccombenza va compiuta globalmente e che, nel caso concreto, i ricorrenti erano risultati soccombenti, sia pure solo in parte; di conseguenza era legittima la loro condanna al pagamento parziale delle spese e di metà delle spese di c.t.u. È stato inoltre escluso che vi fossero i presupposti per la condanna per lite temeraria, sia perché tale condanna presuppone la totale soccombenza della controparte, sia perché il motivo era aspecifico e privo di prova del danno. Sono state poste a carico dei ricorrenti anche le spese del giudizio di legittimità e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma dell'azione di reintegrazione nel possesso; la Corte ribadisce che la tutela possessoria va valutata sui presupposti del possesso/spoglio, non sulla proprietà del bene.
Richiamato tra le norme invocate; nel ragionamento della Corte assume rilievo solo come parte del quadro normativo evocato, senza specifiche elaborazioni.
Richiamato tra le norme invocate; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne approfondisce la portata, limitandosi a respingere la censura in fatto e in diritto.
La Corte esclude l'ultrapetizione, osservando che il giudice può qualificare la situazione come compossesso senza mutare il fatto costitutivo della domanda.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ritiene infondate le doglianze relative al giudizio di rinvio.
La valutazione delle spese segue il criterio della soccombenza globale; la condanna parziale dei ricorrenti è ritenuta corretta.
È richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte conferma la regolazione parziale operata dal giudice di merito.
art. 6 CEDU
Richiamato nel motivo, ma non oggetto di una autonoma ratio decidendi nella decisione.
La Corte osserva che la censura mascherava un riesame del fatto, non consentito nei limiti del vizio motivazionale vigente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale base del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia possessoria, la domanda diretta alla tutela del possesso esclusivo può essere accolta anche in base all'accertamento del compossesso, senza che ciò integri mutatio libelli o ultrapetizione, perché il fatto costitutivo resta il possesso e muta solo il profilo giuridico della tutela.
- L'animus spoliandi ricorre quando l'autore dell'atto agisce contro la volontà altrui e mette in pericolo la posizione possessoria; non è escluso dal convincimento soggettivo di esercitare un proprio diritto.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La censura sulle spese processuali va valutata alla luce dell'esito complessivo della lite: il giudice può porle, anche solo in parte, a carico della parte rimasta globalmente soccombente.
- La condanna per responsabilità aggravata richiede, secondo l'orientamento richiamato, la totale soccombenza della controparte e deve essere sorretta da specifica allegazione e prova del danno e dei fatti posti a fondamento della richiesta.
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