Cassazione Civile, Ordinanza n. 03063/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore di una società di persone, che aveva svolto attività di agente di commercio nell'interesse della società e vantava crediti già accertati giudizialmente per circa 100.000 euro, ha promosso azione revocatoria ordinaria contro un atto di compravendita immobiliare del 23 febbraio 2016 con cui un immobile sito in Udine era stato ceduto dalla coppia composta da una delle ricorrenti e dal de cuius, con riserva di abitazione vitalizia in favore dei venditori, alla figlia dell'una. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto l'atto a titolo gratuito, poiché l'acquirente si era accollata un debito già proprio, relativo allo scoperto del conto corrente da lei intrattenuto e garantito dai genitori, acquistando solo la nuda proprietà senza corrispettivo economico e senza che ai genitori derivasse un vantaggio patrimoniale. Le ricorrenti hanno impugnato in cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2901 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come gratuito l'atto, sostenendo che l'accollo del debito dei garanti da parte del debitore principale avrebbe comportato un effettivo trasferimento di ricchezza; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. quanto alla sussistenza dell'eventus damni, assumendo che la presenza di ipoteca e la situazione del bene escludessero il pregiudizio per il creditore; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2901 c.c. in tema di scientia damni dell'acquirente, contestando la valutazione delle prove sulla consapevolezza del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse un nuovo giudizio di merito sulla qualificazione dell'atto come gratuito, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione; ha inoltre osservato che, in mancanza di adesione del creditore, l'accollo non libera il debitore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, ai fini della revocatoria, è sufficiente che l'atto renda più difficile la soddisfazione del credito e la mera presenza di ipoteca non impedisce l'azione; la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la prova dell'assenza di pregiudizio. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, perché mirava a una rivalutazione delle risultanze istruttorie e comunque risultava privo di decisività alla luce della gratuità dell'atto e degli indizi valorizzati dalla Corte di merito sulla consapevolezza del pregiudizio. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito; la gratuità dell'atto rileva ai fini dell'elemento soggettivo e l'accollo non produce liberazione del debitore senza adesione del creditore.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
Le dedotte violazioni di legge sono state dichiarate inammissibili perché in realtà dirette a contestare l'accertamento di fatto.
La doglianza motivazionale è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la debenza dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste quando l'atto dispositivo renda anche solo più difficile la soddisfazione del credito, senza che sia necessaria la prova di un pregiudizio assoluto o dell'inesistenza di altri beni aggredibili.
- La mera iscrizione ipotecaria sul bene non esclude di per sé la proponibilità o l'accoglimento della revocatoria, se non sia dimostrata l'assenza di pregiudizio per il creditore.
- L'accertamento della gratuità o onerosità dell'atto dispositivo, così come la valutazione delle prove sulla consapevolezza del pregiudizio, è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- L'accollo di un debito non libera il debitore originario in assenza di adesione del creditore, sicché la sola previsione contrattuale di accollo non è di per sé sufficiente a escludere la gratuità dell'atto o a configurare un effettivo sacrificio patrimoniale dell'acquirente.
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