Cassazione Penale, Sentenza n. 47315/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589-bis c.p.) in relazione al tamponamento causato alla guida di una Fiat 500 L che ha urtato da tergo una Toyota Yaris fermatasi sulla tangenziale di Novara causando la morte della passeggera. Il ricorso solleva quattro censure: 1) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza per aver ritenuto un profilo di colpa (mancato rispetto della distanza di sicurezza) non specificamente contestato; 2) mancanza di motivazione sulla identificazione e l'efficacia salvifica del comportamento alternativo richiesto (violazione degli artt. 40 e 43 c.p. e art. 27 Cost.); 3) errata applicazione delle norme del codice della strada (art. 141, comma 2, e art. 149 d.lgs. 285/1992) con riferimento alla prevedibilità dell'arresto del veicolo anteriore, sostenendo che lo stesso fosse imprevedibile/anomalo; 4) contraddittorietà della motivazione, anche alla luce del riconoscimento di attenuanti generiche e dell'art. 589, comma 7 c.p., nonché presunte incongruenze probatorie e dinamiche contraddette dagli atti d'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha osservato che il profilo relativo alla distanza di sicurezza era già richiamato nella sentenza di primo grado e, anzi, la difesa aveva avuto modo di discutere tale profilo in appello: pertanto non sussiste sorpresa e la doglianza non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che il mantenimento della corretta distanza e un livello di attenzione adeguato avrebbero evitato l'incidente, richiamando anche la testimonianza che rilevava l'avvicinamento rapido dell'imputata al veicolo anteriore. Il terzo motivo è stato respinto richiamando il principio per cui solo cause sopravvenute eccezionali e autonome possono interrompere il nesso causale; la decelerazione e l'arresto improvviso del veicolo anteriore, nella fattispecie, sono stati qualificati come eventi fisiologici della circolazione non imprevedibili e rientranti nei doveri di prudenza del conducente. La valutazione di attendibilità delle testimonianze e la ricostruzione dinamica dell'incidente sono rimessi al giudice di merito e non suscettibili di sindacato in Cassazione se adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio colposo stradale; la condotta dell'imputata è stata ritenuta causa dell'evento mortale per colpa nella guida.
Riferimento a circostanza attenuante riconosciuta ai fini della determinazione della pena; la sua riconoscibilità non ha escluso la responsabilità penale.
artt. 516 e 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha precisato che la modifica o la specificazione di profili di colpa non integra sempre violazione del principio, se gli elementi essenziali dell'addebito restano invariati e la difesa ha avuto la possibilità di replicare.
Riguardano causalità e responsabilità; il ricorso invocava mancanza di accertamento di una condotta alternativa salvifica, ma la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito sul nesso causale.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale invocato in tema di colpa e responsabilità (giusto processo); la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa né la piena motivazione della decisione.
art. 141, comma 2 cod. strada (d.lgs. 285/1992)
Obbligo di conservare il controllo del veicolo e di compiere manovre in condizioni di sicurezza; la violazione di tale obbligo (in particolare mancato mantenimento della distanza di sicurezza) è stata ritenuta dalla giurisprudenza e dai giudici di merito centrale nella causalità dell'incidente.
art. 149 cod. strada (d.lgs. 285/1992)
Disciplina la circolazione e i casi di arresto dei veicoli; la Corte ha ritenuto che l'arresto del veicolo anteriore non fosse un evento anomalo o imprevedibile tale da escludere la responsabilità del tamponante.
Massime di principio
- Il principio di correlazione fra accusa e sentenza impedisce l'aggiunta di fatti essenzialmente diversi rispetto all'imputazione; tuttavia, la specificazione di profili di colpa coerenti con il contenuto complessivo dell'addebito e già prospettati in primo grado non costituisce novità tale da ledere il diritto di difesa.
- La valutazione delle dinamiche dell'incidente e l'attendibilità delle testimonianze sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito e difficilmente riformabili in Cassazione se sorretti da adeguata motivazione.
- Per interrompere il rapporto di causalità occorre che intervenga una causa sopravvenuta autonoma e completamente estranea al processo causale innescato dalla condotta dell'agente; eventi 'fisiologici' della circolazione (decelerazioni o arresti improvvisi) non sono necessariamente tali da escludere la responsabilità del conducente che non mantenga controllo e distanza di sicurezza.
- Il mancato rispetto della distanza di sicurezza si inquadra nel generale dovere di ‘conservare il controllo del veicolo’ previsto dall'art. 141 c.d.s.; in contesti di traffico regolare la mancata osservanza di tale regola è rilevante ai fini della colpa stradale.
- Non è efficace, in sede di legittimità, una censura generica sull'inattendibilità di testi o sui materiali probatori: bisogna indicare contraddizioni manifeste o motivazioni illogiche per ottenere l'annullamento della decisione di merito.
- Dal punto di vista processuale, molte eccezioni di merito devono essere sollevate e sviluppate già in appello; dedurle per la prima volta in Cassazione può rendere il ricorso inammissibile.
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