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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18701/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per IVA (art. 60-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) relativa ad acquisti di autovetture effettuati negli anni 2006-2007, per IVA non versata dal cedente. La ricorrente ha dedotto più censure: nullità della cartella per carenza di motivazione; incompetenza territoriale dell'agente della riscossione per domicilio fiscale; mancata notifica dell'atto presupposto e di atti propedeutici nei termini decadenziali; violazione del principio del ne bis in idem per sovrapposizione con precedente giudizio sulle comunicazioni di debito solidale; omesso esame di fatti rilevanti da parte della Commissione regionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla carenza di motivazione perché la Commissione regionale aveva adeguatamente motivato il rigetto evidenziando le precedenti comunicazioni di debito solidale e la sussistenza degli elementi della fattispecie di cui all'art. 60-bis. Alcuni motivi (competenza territoriale; mancata notifica dell'atto presupposto e mancata notifica di atti propedeutici) sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza di appello non si era pronunciata espressamente né implicitamente su quei punti e i fatti non risultavano controversi. Il motivo relativo al ne bis in idem è stato ritenuto infondato perché i giudizi avevano oggetti diversi (comunicazione di debito solidale vs cartella di pagamento) e la precedente decisione non era definitiva ai sensi dell'art. 324 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui la pretesa ai sensi dell'art. 60-bis nei confronti del cessionario non richiede la notifica di un avviso di accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore di Equitalia Nord s.p.a. per complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis

    Consente all'Amministrazione di agire nei confronti del cessionario per l'IVA non versata dal cedente; la pretesa esercitata ai sensi di tale norma non implica necessariamente la notifica di un avviso di accertamento al cessionario prima della riscossione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    Motivo di cassazione relativo alla nullità della decisione per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Commissione regionale fosse sufficiente e che il vizio prospettato non sussistesse.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto controverso e decisivo: la Corte sottolinea che tale vizio concerne fatti specifici in senso storico-naturalistico e non generiche deduzioni difensive non esaminate.

  • Codice di procedura civile, art. 324

    Regola la definitività delle sentenze; la Corte ha osservato che la precedente decisione sulle comunicazioni di debito solidale non era definitiva ai sensi di tale norma, impedendo di fondare una pretesa violazione del ne bis in idem.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a carico della ricorrente.

  • Giurisprudenza di Cassazione richiamata (es. ord. 29 marzo 2019, n. 8857; ord. 31 gennaio 2019, n. 2853; ord. 28 giugno 2018, n. 17171)

    Giurisprudenza consolidata citata dalla Corte a sostegno del principio secondo cui la pretesa ai sensi dell'art. 60-bis non richiede la preventiva notifica di un avviso di accertamento al cessionario.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento impugnata per carenza di motivazione può essere considerata comunque adeguatamente motivata se l'ente della riscossione ha precedentemente notificato comunicazioni di debito dettagliate che illustrano le ragioni della pretesa.
  • Le censure in cassazione per omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5) richiedono la dimostrazione di fatti specifici e controversi; questioni non affrontate espressamente in appello o non oggetto di contrasto tra le parti possono essere dichiarate inammissibili.
  • La responsabilità del cessionario ai sensi dell'art. 60-bis DPR 633/1972 non è subordinata alla preventiva notifica di un avviso di accertamento; pertanto la riscossione nei confronti del cessionario può essere legittima anche in assenza di specifici atti accertativi precedenti.
  • Per far valere un vizio di incompetenza territoriale dell'agente della riscossione è necessario che la questione sia stata sollevata e risulti controversa e decisiva nel giudizio di merito, altrimenti la Corte di legittimità può declararne l'inammissibilità.
  • Il ne bis in idem processuale si verifica solo se i giudizi hanno lo stesso oggetto e la pronuncia precedente è definitiva ai sensi dell'art. 324 c.p.c.; decisioni non definitive non impediscono nuove azioni giudiziarie sullo stesso rapporto con oggetti differenti.
  • Le spese seguono il criterio della soccombenza: il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese e all'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

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