Cassazione Civile, Sentenza n. 18711/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. Sicilia (sez. staccata di Catania) che, in un giudizio d'ottemperanza, aveva accolto la richiesta del contribuente ordinando il pagamento integrale del rimborso (90% IRPEF per gli anni 1990-1992) riconosciuto da precedente giudicato. L'Agenzia deduceva che l'applicazione dell'art.1, comma 665, L. n.190/2014, come modificato dall'art.16-octies del D.L. n.91/2017 (e disciplinato con provvedimento direttoriale) limita i rimborsi in caso di eccedenza delle istanze rispetto alle risorse stanziate, prevedendo la riduzione del 50% o la sospensione in caso di esaurimento delle risorse, e che tale limitazione doveva essere applicata anche in sede di ottemperanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia (confermando il risultato pratico favorevole al contribuente), pur riformulando le ragioni: ha ribadito il principio consolidato secondo cui la disciplina introdotta dall'art.16-octies è regola di attuazione/esecuzione (non sopravveniente del diritto sostanziale al rimborso) e pertanto trova applicazione nella fase esecutiva/di ottemperanza. Ha inoltre precisato che il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, attivare le procedure contabili speciali (inclusa la nomina di commissario ad acta o l'ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato, senza ritenere la falcidia definitiva del diritto. Nel caso concreto, però, poiché l'Amministrazione aveva nel frattempo eseguito il pagamento integrale, la sentenza di merito è stata confermata (anche se la Cassazione ha osservato che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto considerare e, se del caso, applicare le procedure previste dall'art.16-octies). Spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
non presente nel testo integrale fornito
Norma che individua risorse stanziate per rimborsi e disciplina la riduzione al 50% e la sospensione dei rimborsi in caso di esaurimento delle risorse; la Corte la interpreta come disciplina procedimentale di attuazione dei rimborsi, non come soppressione del diritto sostanziale al rimborso.
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123
non presente nel testo integrale fornito
Introduzione di limiti e modalità di attuazione dei rimborsi (riduzione del 50% in caso di eccedenza delle istanze e sospensione al completo esaurimento delle risorse). La Corte afferma che la disposizione incide sulla fase esecutiva/di ottemperanza e deve essere considerata dal giudice dell'ottemperanza nell'individuare le modalità di esecuzione.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 settembre 2017 (Prot. n. 195405/2017)
estratti citati nel testo (p. es. punti 2.1-2.3)
Regole operative per l'attuazione dei rimborsi in presenza dei limiti di spesa (applicazione della riduzione del 50%, criteri cronologici di erogazione e ripartizione proporzionale residua). Va applicato nella fase esecutiva per regolare l'ordine di erogazione.
art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con legge 28 febbraio 2020, n. 8
non presente nel testo integrale fornito
Ha rimodulato lo stanziamento complessivo aumentandolo (da 90 a 160 milioni) e modificandone la ripartizione; però non ha eliminato la natura procedurale della disciplina né il principio che i limiti sono da valutare in fase di esecuzione.
art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non presente nel testo integrale fornito
Disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro le sentenze di ottemperanza è ammesso per vizi di procedimento e per error in procedendo nell'integrazione del dictum e che il giudice dell'ottemperanza ha il dovere di integrare il modo di esecuzione del giudicato.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
non presente nel testo integrale fornito
Norma originaria che riconosceva l'agevolazione (rimborso pari al 90% dell'IRPEF) ai soggetti colpiti dal sisma; qui è il titolo sostanziale del diritto al rimborso accertato con il giudicato cui si riferisce la controversia.
Massime di principio
- L'art.16-octies (e norme collegate) è norma di attuazione/esecuzione: incide sulle modalità di pagamento dei rimborsi e trova applicazione nella fase di esecuzione/ottemperanza, non nel giudizio di cognizione che accerta il diritto sostanziale.
- Il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare le procedure contabili speciali (es. commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso, ripartizione proporzionale) per dare esecuzione al giudicato, evitando di dichiarare definitivamente estinto il diritto del contribuente.
- L'insufficienza delle risorse non giustifica di per sé la definitiva soppressione del pagamento: il rimborso può essere differito o attuato con strumenti contabili e di riparto, secondo principi costituzionali e convenzionali.
- Spetta all'Amministrazione provare l'effettiva incapienza dei fondi e l'esistenza di altre domande concorrenti; il semplice richiamo alla norma-limitazione non basta senza elementi di fatto.
- Il pagamento effettuato dall'Amministrazione nel corso del giudizio non costituisce necessariamente acquiescenza irrevocabile alla sentenza e non preclude il sindacato sulle questioni processuali; tuttavia, se il pagamento integrale è stato eseguito, le misure richieste in ottemperanza possono divenire superflue.
- I limiti introdotti si applicano anche ai titoli giudiziali eseguiti dopo l'entrata in vigore della norma, ma ciò rileva nella fase di esecuzione e comporta l'obbligo del giudice di regolare il quomodo dell'attuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18700/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18701/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18709/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18710/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18712/2022 del 10/06/2022
- Sentenza civile · 10 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18713/2022 del 10/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →