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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18700/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a "comunicazioni di debito solidale" ai sensi dell'art. 60‑bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per IVA non versata dal cedente (Ragnoli Nicola) su acquisti di autovetture effettuati negli anni 2006-2007. L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva respinto il suo appello e aveva ritenuto intervenuta la decadenza dall'attività impositiva per mancato rispetto del termine di cui all'art. 57 D.P.R. n. 633/1972. Nel ricorso di cassazione l'Agenzia deduce, tra altri punti, (i) l'erronea qualificazione dell'atto impugnato sul piano dell'impugnabilità (art. 19 D.lgs. 546/1992) e (ii) la violazione/falsa applicazione degli artt. 57 e 60‑bis DPR 633/1972 sostenendo che l'atto non fosse un avviso di accertamento e che, comunque, dovesse applicarsi un termine decadenziale quinquennale per il cedente, posto che il cedente non aveva presentato dichiarazione per i periodi in oggetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ha ritenuto che le "comunicazioni di debito solidale" possano essere impugnate se costituiscono atto che porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria con l'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche) e ha invece accolto il secondo motivo. La Corte ha qualificato la comunicazione di debito solidale come atto che non ha la natura propria dell'avviso di accertamento ma assolve alla funzione di informare il cessionario dell'insorgenza della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 60‑bis; di conseguenza il termine decadenziale previsto dall'art. 57 (applicabile agli avvisi di accertamento) non è pertinente. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la valutazione delle ulteriori questioni e per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60‑bis

    Disciplina la responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente; la Corte rileva che detta responsabilità è un'obbligazione autonoma che non richiede un'attività accertativa e che la comunicazione di debito solidale ha la funzione di informare il cessionario dell'insorgenza di tale responsabilità, non essendo necessariamente un avviso di accertamento.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Prevede il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento; la Corte conclude che tale termine si applica agli avvisi di accertamento (rettifiche/determinazioni d'imposta) e non è pertinente alla comunicazione di debito solidale ex art. 60‑bis, che non assume la natura di avviso di accertamento.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    L'articolazione degli atti impugnabili è tassativa, ma la Corte ritiene che anche atti non espressamente elencati possano essere impugnati se l'Amministrazione con essi porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria adeguatamente motivata; pertanto le comunicazioni di debito solidale possono essere ritenute impugnabili se contengono ragioni fattuali e giuridiche sufficientemente indicate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4 (richiamato)

    Norma di legittimità utilizzata per denunziare violazione di legge e motivazione: la Corte ha esaminato i motivi di cassazione proposti ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Le "comunicazioni di debito solidale" ex art. 60‑bis DPR 633/1972 possono essere impugnate davanti al giudice tributario se contengono l'indicazione analitica della pretesa tributaria e delle ragioni fattuali e giuridiche che la fondano, anche se non sono formalmente elencate tra gli atti tassativi dell'art. 19 D.lgs. 546/1992.
  • La responsabilità del cessionario ai sensi dell'art. 60‑bis costituisce un'obbligazione autonoma per l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente; pertanto l'atto che informa il cessionario di tale responsabilità non assume automaticamente la natura di avviso di accertamento.
  • I termini decadenziali previsti per gli avvisi di accertamento (art. 57 DPR 633/1972) non sono applicabili meccanicamente alle comunicazioni di debito solidale; la verifica della tempestività dell'azione dell'Amministrazione richiede la corretta qualificazione dell'atto e della funzione che esso svolge.
  • Il cessionario mantiene la facoltà di "documentalmente dimostrare" (terzo comma art. 60‑bis) che il prezzo inferiore è determinato da cause oggettive o norme specifiche e non collegato al mancato pagamento dell'imposta; tale prova resta centrale nella difesa del cessionario nei giudizi relativi alle comunicazioni di debito solidale.
  • In casi analoghi l'Amministrazione può comunque adottare forme di comunicazione dell'obbligo solidale per ragioni di leale collaborazione, ma la qualificazione formale dell'atto e l'osservanza delle garanzie procedurali rilevano ai fini dell'impugnabilità e dei termini applicabili.

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