Cassazione Civile, Sentenza n. 18712/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (sez. staccata di Catania) che aveva accolto il ricorso di Santoro per l'ottemperanza e ordinato il rimborso integrale del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1991-1992. L'Agenzia deduceva che, a seguito dell'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e del Provvedimento del Direttore del 26/9/2017, i rimborsi vanno effettuati applicando una riduzione del 50% in caso di eccedenza delle istanze rispetto alle risorse stanziate, e che l'Amministrazione aveva già eseguito il pagamento nella misura prevista
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato il principio secondo cui le disposizioni introdotte dall'art. 16-octies d.l. 20/6/2017 (e il relativo provvedimento direttoriale) non incidono sul diritto sostanziale al rimborso già riconosciuto con sentenza irrevocabile, ma disciplinano le modalità di attuazione (fase esecutiva/di ottemperanza). Ne consegue che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità degli specifici fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, e, in caso di insufficienza, attivare le procedure contabili e amministrative previste (anche nominando commissario ad acta e, se necessario, emettendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare concreta esecuzione al giudicato, senza operare una falcidia sostanziale dei diritti del contribuente. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa rinviata per le determinazioni conseguenti alla corretta applicazione dei principi enunciati
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
"In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi."
La Corte interpreta la norma come regolatrice delle modalità di attuazione/amministrazione del rimborso (fase esecutiva), non come norma che sopprime il diritto sostanziale al rimborso già accertato in giudicato
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modificazioni
Ritenuto ius superveniens che incide sull'esecuzione dei rimborsi (applicazione della riduzione/proporzionalità in presenza di insufficienza delle risorse) e va valutato nella fase di ottemperanza, non nella fase di cognizione
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)
"2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall'articolo 1, comma 665, ... l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L'Agenzia ... eroga gli importi ... a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 ... le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati."
Fornisce le modalità operative per l'applicazione dei limiti di spesa e per la ripartizione/erogazione dei rimborsi; la Corte lo considera strumento attuativo da valutare in sede di ottemperanza
art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. legge 28 febbraio 2020, n. 8
Ha rifinanziato/innalzato l'ammontare complessivo delle risorse disponibili ma non ha eliminato il meccanismo che limita l'attuazione dei rimborsi in presenza di insufficienza delle risorse
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma di merito che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso (90% IRPEF) per i periodi indicati; il diritto sostanziale resta intatto e va attuato secondo le modalità poste dalla normativa successiva
art. 70, d.lgs. n. 546/1992
Rilevante perché disciplina il giudizio di ottemperanza tributario, entro il quale vanno valutate e applicate le regole di attuazione dei rimborsi
art. 4, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. legge 28 dicembre 1997, n. 30
Consente l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso; strumento indicato dalla Corte per garantire l'esecuzione del giudicato anche in assenza momentanea di disponibilità finanziaria
Massime di principio
- Il venir meno o la limitatezza delle risorse pubbliche previste da norme sopravvenute non cancella il diritto sostanziale al rimborso già accertato in giudicato; incide invece sulle modalità e sui tempi della sua esecuzione
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità degli appositi fondi e, in caso di insufficienza, attivare le procedure contabili e amministrative previste (es. nomina commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato
- L'art. 16-octies d.l. 91/2017 e il provvedimento direttoriale collegato vanno applicati in sede di esecuzione/ottemperanza: possono comportare la riduzione temporanea o la distribuzione proporzionale dei pagamenti ma non una soppressione definitiva del credito del contribuente
- Le eccezioni dell'Amministrazione fondate su limiti di stanziamento solitamente devono essere dedotte e provate nella fase esecutiva; tuttavia il giudice dell'ottemperanza ha poteri ricostruttivi e di verifica anche d'ufficio per definire il 'quomodo' dell'attuazione del giudicato
- In casi analoghi, se l'Amministrazione ha già provveduto al pagamento nella misura prevista dalla disciplina di attuazione (es. il 50%), questo andrà valutato e contabilizzato dal giudice dell'ottemperanza, il quale però deve comunque adottare le misure procedurali per l'esecuzione integrale non appena le risorse saranno disponibili
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