Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28110/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto in abitazione (artt. 624-bis e 625, secondo comma, c.p.), articolando quattro censure principali: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto al fatto del 26/05/2015, contestando l'attendibilità e la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e l'uso delle immagini estratte dalla webcam; 2) contraddittorietà delle dichiarazioni di una persona offesa (Loredana Spada) circa furti anteriori e la disponibilità delle chiavi, con mancata adeguata valorizzazione di tale contraddittorietà; 3) illegittima applicazione dell'aggravante del "mezzo fraudolento", sostenendo che non si erano posti stratagemmi particolari per ottenere le chiavi; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.), nonostante il modesto valore della somma sottratta (100 euro), per il quale si deduce un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le dichiarazioni delle persone offese relative al furto del 26/05/2015 erano corroborate da elementi di riscontro oggettivi (le immagini estratte dalla webcam e la testimonianza del condomino Ruggiero) e ha ritenuto correttamente motivato il disconoscimento della versione difensiva. Ha considerato infondate le obiezioni sulla produzione delle immagini dalle persone offese e ha richiamato il principio per cui la cassazione non può rinnovare la valutazione del merito. Ha altresì ritenuto correttamente applicata l'aggravante del mezzo fraudolento, qualificando come scaltrezza l'ottenimento di un duplicato delle chiavi senza autorizzazione, e ha negato la circostanza attenuante di speciale tenuità valutando anche il danno morale e l'offesa al domicilio oltre al modesto valore materiale. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (la sentenza impugnata aveva inflitto la pena di reclusione e la multa di Euro 206, come indicato nel provvedimento di merito).

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Disciplina del furto in abitazione: la Corte ha confermato che il fatto contestato rientra nella fattispecie, considerando la speciale gravità legata alla violazione del domicilio.

  • art. 625, secondo comma, c.p.

    Aggravante relativa al furto commesso in abitazione: applicata dalla Corte d'appello e confermata in Cassazione.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: la Corte ha precisato che la sua applicazione richiede che il pregiudizio sia lievissimo considerando sia il valore economico sia gli ulteriori effetti pregiudizievoli (per es. danno morale e violazione del domicilio), e perciò l'ha esclusa.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Norma richiamata in epigrafe dal ricorrente per travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non specificamente fondate ai sensi di tale disposizione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiami ai limiti formali dei motivi di cassazione (limiti di impugnazione) utilizzati dal difensore dell'imputato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale che disciplina la trasmissione delle conclusioni scritte al giudice della Cassazione; citata in relazione all'acquisizione delle conclusioni del P.G.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali a seguito di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: per ottenere l'annullamento occorre dimostrare un vizio di diritto o una motivazione talmente carente da aver disarticolato i nuclei essenziali della decisione di merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa assumono valore decisivo se corroborate da elementi di riscontro oggettivi (es. immagini video, testimonianze terze); la produzione delle immagini da parte delle vittime non ne annulla automaticamente la validità, se la catena probatoria è plausibile e valutata dai giudici di merito.
  • Per l'aggravante del "mezzo fraudolento" non è richiesta una complessa pianificazione: rientrano in essa atti di astuzia o scaltrezza volti a eludere la vigilanza della vittima (ad esempio la copia non autorizzata delle chiavi), specialmente nel contesto di rapporti di confidenza.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il danno sia lievissimo non solo nel suo valore economico ma anche negli effetti complessivi sulla vittima; nel furto in abitazione la valutazione è più rigorosa per il maggiore pregio punitivo della fattispecie.
  • Le censure generiche, asserzioni non puntuali o tentativi di rinnovare la valutazione delle prove sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati dalla Cassazione; è necessario proporre contestazioni specifiche e circostanziate sulla motivazione o sull'interpretazione delle norme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.