Cassazione Penale, Sentenza n. 27838/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 09/06/2014 che aveva condannato il ricorrente per i reati previsti dagli artt. 124, 155 e 137 del D.Lgs. 152/2006. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità; (2) mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (3) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p.; (4) intervenuta prescrizione dei reati contestati, posto che il fatto risale al 14/11/2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso tempestivo e, risalendo il fatto al 14/11/2010, ha constatato che il termine prescrizionale era ormai maturato; il reato è quindi estinto per prescrizione. Per tale causa estintiva la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che l'estinzione del reato impedisce la valutazione nel merito delle altre censure (e che non risultava applicabile l'art. 129 c.p.p. alla luce della motivazione del giudice di merito). Decisione resa a Roma il 19/04/2024.
Norme richiamate
Norme del decreto ambientale che costituivano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado; la Corte di Cassazione non ha esaminato la fondatezza della condanna perché il reato è risultato estinto per prescrizione
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità/proscioglimento; la Corte ha ritenuto che non risultasse evidente il ricorrere di una delle cause previste da tale norma alla luce della motivazione del giudice di merito, e inoltre ha escluso la possibilità di applicarla dopo aver dichiarato estinto il reato per prescrizione
Richiamato dal ricorrente come norma che sarebbe dovuta essere applicata; la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione, avendo disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione
Prescrizione (causa estintiva del reato)
La Corte ha ritenuto che, dato il decorso dei termini dalla data del fatto (14/11/2010), la prescrizione era maturata; l'accertamento della causa estintiva preclude l'esame delle altre questioni sostanziali e comporta l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se la data del fatto è remota rispetto alla decisione impugnata, verificare subito il decorso del termine di prescrizione e le eventuali cause di sospensione o interruzione: la prescrizione può estinguere il reato e far dichiarare immediatamente l'estinzione, impedendo la prosecuzione del processo.
- Quando sussiste una causa estintiva (es. prescrizione) il giudice della cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e non entrare nel merito delle altre censure; perciò sollevare tempestivamente la questione di prescrizione è strategico per l'imputato.
- Le eccezioni di non punibilità (es. richiamate ai sensi dell'art. 129 c.p.p.) devono risultare adeguatamente documentate o emergere chiaramente dal giudicato: se non risultano evidenti nel motivato di merito, la Corte non può applicarle d'ufficio se interviene l'estinzione del reato.
- Richieste relative a benefici o misure alternative alla pena (es. art. 131‑bis c.p.) diventano irrilevanti se il reato è già estinto per prescrizione; pertanto è utile valutare prima l'esistenza della prescrizione prima di insistere su tali strumenti.
- In sede di cassazione, l'accertamento della prescrizione impedisce il rinvio per riesame del merito; se si vuole ottenere un riesame sostanziale, occorre dimostrare che la prescrizione non è maturata (ad es. per interruzioni o sospensioni).
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