Cassazione Penale, Sentenza n. 27840/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per il residuo reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 (capo C). Denuncia la prescrizione del reato e censura la motivazione della Corte territoriale, sostenendo che la sentenza richiama il nome del coimputato Petrosino senza argomentare sulle doglianze relative alle somme indicate nel capo di imputazione e sulla qualifica del ricorrente come amministratore della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo non sussistenti cause di inammissibilità. Ha valutato il decorso del tempo anche successivamente alla sentenza d'appello e ha escluso la possibilità di pronunciarsi per proscioglimento nel merito perché non risultano evincibili cause di non punibilità (art.129 cpv. c.p.p.). Tuttavia, ha concluso che il reato contestato nel capo C è estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Fabrizio Buonfrate per tale motivo.
Norme richiamate
Il reato contestato al capo C si fondava su questa norma; la Cassazione ha comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, cancellando la condanna pronunziata in appello.
Il reato indicato al capo A era stato dichiarato non procedibile dalla Corte territoriale in quanto estinto per prescrizione; la norma è richiamata nella motivazione dell'appello ma la Cassazione non ha avuto bisogno di riesaminarla nel merito.
Richiamato in relazione alle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, perciò il ricorso è stato ammesso.
Richiamato come criterio di inammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che nessuna delle ipotesi previste operasse nel caso e quindi ha esaminato il motivo.
art. 129 c.p.p. (comma finale)
La Corte ha valutato che non risultava evidente, alla luce del fascicolo, una causa di non punibilità tale da giustificare un proscioglimento nel merito; perciò non ha assolto il ricorrente ma ha applicato l'estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione può essere valutata in sede di Cassazione anche tenendo conto del tempo trascorso dopo la sentenza di appello; se il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio.
- Un ricorso per cassazione non è inammissibile quando il motivo non è manifestamente infondato; in tal caso la Corte esamina la questione di diritto (compresa la prescrizione).
- La Corte di Cassazione evita di pronunciare un proscioglimento nel merito se non emerge chiaramente una causa di non punibilità dal materiale processuale (es. art.129 c.p.p.), limitandosi ad atti processuali come l'annullamento per prescrizione quando è il rimedio appropriato.
- Se la motivazione della sentenza di merito confonde la posizione del ricorrente con quella di un coimputato o non affronta specifiche doglianze (somme contestate, qualifiche formali), in cassazione la via più probabile, se presente il decorso dei termini, è la valutazione della prescrizione piuttosto che una rinnovata valutazione di merito.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe conviene sollevare espressamente e tempestivamente la questione di prescrizione e documentare in modo chiaro la propria posizione (ruolo nell'impresa, ammontare delle somme contestate) affinché la motivazione di merito non possa fondarsi su riferimenti generici al coimputato.
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