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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28008/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Morello è stato ritenuto responsabile della violazione dell'obbligo imposto dalla misura di sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011) per essere stato controllato in Pavia il 04/03/2019 sprovvisto della carta di permanenza. Con unico motivo di ricorso, tramite difensore, contestava la mancata motivazione della Corte d'appello in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 131-bis c.p.) formulata in sede di gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente esplicitato le ragioni della decisione nell'insieme del suo apparato motivazionale e che la mancata esplicita menzione della specifica deduzione sulle circostanze attenuanti non fosse censurabile quando le ragioni della decisione risultano comprensibili nella motivazione complessiva. La Corte territoriale, implicitamente rigettando la richiesta di attenuanti, ha evidenziato l'abitualità della condotta di Morello e i suoi plurimi precedenti penali, escludendo così l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011

    L'art. 75 comma 2 è stato applicato per sanzionare l'omissione di portare la carta di permanenza richiesta dalla misura di sorveglianza speciale; la condotta è stata ritenuta integrativa del reato contestato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata esclusa in ragione dell'abitualità della condotta e dei plurimi precedenti, elementi che ostano all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 131-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La mancanza di una motivazione espressa su un singolo punto dedotto in gravame non comporta automaticamente l'annullamento in Cassazione se le ragioni della decisione risultano chiaramente ricavabili dall'insieme della motivazione.
  • La richiesta dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 131-bis deve essere supportata dalla valutazione che il fatto non derivi da una condotta abituale e da un profilo personale di scarsa pericolosità; plurimi precedenti e abitualità della condotta possono legittimamente escluderne l'applicazione.
  • In sede di impugnazione, è utile dimostrare esplicitamente come la motivazione complessiva non abbia considerato o abbia valutato erroneamente le circostanze invocate, fornendo elementi concreti sul profilo personale e sulla non abitudine della condotta.
  • La Corte di legittimità privilegia la comprensibilità e la completezza logica dell'apparato motivazionale complessivo rispetto alla mera enumerazione formale di tutte le deduzioni; pertanto le difese devono evidenziare in che modo la motivazione sia sostanzialmente carente o contraddittoria.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente deve tenerne conto nella valutazione del rapporto costo/beneficio di ulteriori impugnazioni.

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