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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28007/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Cicco impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva dichiarato colpevole di tre violazioni (artt. 2 e 6, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, unificati dalla continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p.) per essere tornato nel comune di Castel San Pietro Terme nonostante il provvedimento del Questore (foglio di via obbligatorio). Due i motivi di cassazione: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché dal provvedimento del Questore posto agli atti non risulterebbe chiaramente la data di notifica e non sarebbe indicata la categoria di pericolosità; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea applicazione della continuazione (art. 81 c.p.), sostenendo l'unicità della condotta dato il carattere permanente del reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza relativa alla data di notifica inammissibile perché non sollevata in appello e, sul merito, ha confermato che il sindacato sul foglio di via è limitato al rispetto delle prescrizioni di legge (in particolare alla motivazione plausibile dell'atto) e ha ritenuto che il provvedimento del Questore contenesse gli indici di pericolosità sufficienti (numerose iscrizioni nel casellario, ripetute violazioni del foglio di via, dedizione ai reati contro il patrimonio, uso abituale di aree di servizio autostradali). Sul secondo motivo ha dichiarato l'eccezione inammissibile perché non dedotta in appello e manifestamente infondata anche sul piano di merito, osservando che il ricorrente non aveva dimostrato di non essersi allontanato dal luogo tra le distinte violazioni. Ha inoltre rilevato che i reati non sono prescritti, avendo operato le sospensioni della prescrizione previste dall'art. 159 c.p. nella versione favorevole applicabile. Conseguentemente il rigetto del ricorso conferma la sentenza di condanna d'appello (pena ridotta a tre mesi di arresto) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Usata per contestare la continuazione tra le più violazioni: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'unicità del reato perché non sollevata in appello e, sul merito, ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato la continuità materiale indispensabile per riconoscere un unico delitto permanente

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 2 e 6, comma 3

    Norme relative alle misure di prevenzione e al foglio di via obbligatorio: la Corte ha confermato che il sindacato giudiziale sull'atto questorile è limitato alla verifica della conformità formale e della motivazione plausibile, senza rimettere in discussione il giudizio discrezionale di pericolosità

  • art. 159 cod. pen.

    normativa sulla prescrizione (formulazione vigente all'epoca dei fatti, c.d. riforma Orlando)

    Applicata per calcolare i termini di prescrizione: la Corte ha ritenuto operanti le sospensioni (fino a 1 anno e 6 mesi dopo primo grado e ulteriore sospensione dopo appello) previste dalla versione favorevole della norma, con la conseguenza che i reati non erano ancora prescritti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: la Corte ha motivato entro i limiti strettamente necessari previsti dalla norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il sindacato giudiziale sul foglio di via obbligatorio del Questore è limitato alla verifica della conformità formale e della motivazione plausibile: il giudice penale non può sostituirsi al giudizio discrezionale dell'amministrazione sulla pericolosità
  • Questioni non sollevate in sede di appello sono inammissibili in cassazione; il ricorso non può introdurre censure nuove che non siano state devolute al giudice di appello
  • Per riconoscere l'unicità di reato in ipotesi di comportamento 'continuativo' o reato permanente, è onere del ricorrente dimostrare la continuità materiale tra le condotte; l'assenza di tale prova legittima l'applicazione della continuazione
  • La prescrizione va calcolata secondo la normativa applicabile al tempo del fatto e tenendo conto delle sospensioni previste dalla legge favorevole: le sospensioni dopo primo grado e appello possono preservare la punibilità fino a dopo i termini ordinari
  • La mancata leggibilità parziale di un atto amministrativo agli atti può essere eccepita, ma se non sollevata tempestivamente nei gradi di merito rischia di essere inammissibile in cassazione
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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