Cassazione Penale, Sentenza n. 13461/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riconfermato in gran parte le condanne per associazione mafiosa ed estorsione commessa nel settore della gestione dei rifiuti. Le censure principali riguardano: 1) presunta illegittimità e nullità derivante dall'impossibilità di sentire i collaboratori di giustizia (Aiello e Lucibello) in sede di indagini difensive e rigetto delle richieste di incidente probatorio; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori (inquadramento della loro attendibilità soggettiva ed oggettiva, divergenze tra i racconti, carenza di riscontri esterni individualizzanti); 3) contestata estensione temporale dell'appartenenza associativa non compatibile con periodi di latitanza e detenzione; 4) mancata prova del metodo mafioso e della disponibilità/uso di armi; 5) errata applicazione delle aggravanti (art. 628, comma 3, n.3 e art. 416-bis.1) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ritiene fondati i ricorsi, con specifico riferimento all'omessa e insufficiente valutazione in sede di merito di una sentenza acquisita (Tribunale di Palmi, processo "Metauros") che incide sull'attendibilità del principale collaboratore (Aiello). Pur rigettando le questioni preliminari sulle indagini difensive e sul divieto di audizione dei collaboratori in fase precoce (confermando la legittimità operativa dell'art. 12 d.l.8/91 e dell'art. 391-bis c.p.p.), la Corte evidenzia che l'elemento nuovo prodotto (sentenza irrevocabile che mette in discussione la credibilità del collaboratore) impone una rivalutazione nel merito. Ne consegue l'accoglimento dei ricorsi sul profilo della valutazione probatoria e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, in particolare della credibilità dei collaboratori e dei riscontri esterni, e per nuova determinazione delle posizioni soggettive e delle conseguenti sanzioni.
Norme richiamate
La Corte conferma che il divieto di audizione delle persone già sentite dal pubblico ministero limita l'indagine difensiva in fase di indagini preliminari; tale disciplina, unitamente all'impegno di riservatezza previsto per i collaboratori, giustifica l'impossibilità di audire i collaboratori prima del dibattimento.
art. 12, comma 2, d.l. n. 8/1991 conv. in l. n. 82/1991
La norma che impone l'obbligo di riservatezza ai collaboratori è ritenuta legittima e prevalente rispetto all'esercizio delle indagini difensive in fase precoce, in quanto forma un corpus speciale volto a tutelare la sicurezza e l'efficacia della collaborazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamato per inquadrare i motivi di cassazione relativi a violazione di norme processuali e vizio di motivazione; la Corte valuta la fondatezza delle doglianze sulla motivazione del giudice di merito.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato per regolare la rinnovazione istruttoria in appello: nel rito abbreviato di appello la rinnovazione è limitata alle prove dichiarative specificamente indicate come erroneamente valutate dal primo giudice e ritenute decisive.
Il confronto tra dichiarante e imputato non è un atto obbligatorio; la sua necessità è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che decide se il confronto sia utile per dirimere contrasti tra versioni.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Principi sulla valutazione della chiamata di correità: la Corte ricorda che occorre verificare prima la credibilità soggettiva del dichiarante, poi l'attendibilità oggettiva del racconto e infine i riscontri esterni; l'ordine logico deve guidare la ponderazione probatoria.
La sentenza discute la qualificazione dell'associazione mafiosa e la necessità che l'appartenenza sia provata anche nel periodo contestato; viene richiesto specifico vaglio in relazione a periodi di latitanza/detenzione degli imputati.
art. 416-bis, comma 4 e 5 cod. pen.
Le aggravanti (metodo mafioso, disponibilità di armi) richiedono elementi probatori diretti e riferibili agli imputati: la Corte mette in rilievo l'insufficienza della mera posizione nell'ambito di una società per presumere automaticamente tali elementi.
L'aggravante relativa alla destinazione di proventi all'associazione richiede prova della finalizzazione delle condotte a beneficio dell'organizzazione; la Corte richiede riscontri specifici.
La contestata aggravante legata a minacce mafiose deve essere dimostrata nella concreta esplicitazione delle pressioni intimidatorie; la Corte osserva la necessità di verificare la temporale possibilità di agire (es. detenuti/latitanti).
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione in Cassazione di documenti formatisi successivamente alla sentenza impugnata quando rilevanti; la Corte ammette la sentenza irrevocabile acquisita ma precisa che la valutazione della sua incidenza probatoria spetta al giudice del merito, non alla Cassazione.
Richiamato nei limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può rimettere in discussione in modo approfondito valutazioni di fatto già compiute e riflesse in sentenze irrevocabili, ma può disporre annullamento e rinvio se emergono profili che richiedono nuova valutazione di merito.
art. 97 Cost.
Riferito dalla difesa sull'illegittimità della circolare amministrativa; la Corte però ritiene che la disciplina speciale sui collaboratori trovi fondamento nella legge e non sia sconvolta da circolari.
artt. 3, 24, 111 Cost.
Richiamati dalle difese per censurare presunte lesioni dei principi di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo; la Corte ne valuta la portata in relazione al bilanciamento con la disciplina speciale dei collaboratori.
Massime di principio
- La disciplina sui collaboratori di giustizia (art.12 d.l.8/91 e art.391-bis c.p.p.) può legittimamente limitare l'attività di indagine difensiva in fase di indagini preliminari, ma la difesa potrà esercitare le proprie prerogative nel dibattimento; tali limiti vanno sempre bilanciati con il diritto di difesa.
- Quando la prova si fonda in larga parte su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve seguire l'ordine logico: valutare prima la credibilità soggettiva del dichiarante, poi l'attendibilità oggettiva del racconto e, infine, i riscontri esterni individualizzanti.
- Sentenze irrevocabili sopravvenute che dichiarino inattendibile un collaboratore possono essere prodotte anche in Cassazione, ma la valutazione del loro impatto probatorio spetta al giudice di merito; spesso ciò comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
- L'attribuzione di aggravanti mafiose o della natura armata richiede elementi concreti e riferibili agli imputati (ruolo dinamico, controllo di risorse, uso o disponibilità di armi); la mera presenza in una società o rapporti familiari non sono di per sé sufficienti.
- Nel rito abbreviato e nell'appello abbreviato le possibilità di integrazione probatoria sono più limitate: le richieste di rinnovazione istruttoria devono essere circoscritte e motivate in riferimento a errori specifici del primo giudice.
- Il giudice deve motivare specificamente il diverso apprezzamento qualora si discosti da valutazioni già espresse in altre sentenze irrevocabili; l'omessa considerazione di precedenti decisivi sulla credibilità del dichiarante costituisce motivo di annullamento con rinvio.
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