Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; è stata quindi cancellata la parte di determinazione della pena che aveva applicato cumulativamente gli aumenti senza la motivazione richiesta.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen.: la Corte di appello ha riconosciuto sussistenti due aggravanti ad effetto speciale (art. 7 L. 203/1991 e art. 3 L. 146/2003) e, sulla pena base di 10 anni, ha applicato un aumento di 4 anni per l'art. 7 L. 203/91 e un ulteriore aumento di 1 anno per l'art. 3 L. 146/2003, violando il criterio previsto dall'art. 63, comma 4 (che impone di applicare la pena prevista per la circostanza più grave con facoltà per il giudice di aumentarla) e omettendo la specifica motivazione richiesta qualora si proceda a un ulteriore aumento oltre la pena relativa alla circostanza più grave.
Norme richiamate
"se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo (quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ovvero quelle ad effetto speciale, ovvero che comportano un aumento o una diminuzione superiore ad un terzo), si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla"
Il principio applicato dalla Corte di cassazione: se concorrono aggravanti ad effetto speciale si deve applicare la pena prevista per la circostanza più grave e solo successivamente, se il giudice ritiene di aumentare la pena, può farlo entro i limiti previsti ma deve fornire specifica motivazione quantificando la misura aggiuntiva.
Riconosciuta dalla corte come aggravante ad effetto speciale applicata al caso; ha determinato un primo aumento della pena nella pronuncia impugnata.
Riconosciuta dalla corte come aggravante ad effetto speciale; la Corte territoriale le ha attribuito un ulteriore aumento senza motivazione specifica, motivo dell'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre n. 309/1990
Richiamato in relazione all'equivalenza tra attenuanti e aggravanti nella valutazione operata in primo grado; indicato come circostanza con rilevanza nel calcolo della pena.
Massime di principio
- Quando concorrono più circostanze aggravanti "ad effetto speciale" si applica in principio la pena prevista per la circostanza più grave; il giudice può poi aumentarla ma deve esplicitare e motivare la misura aggiuntiva.
- L'omessa o insufficiente motivazione circa l'ulteriore aumento della pena, oltre quella fissata per la circostanza più grave, è causa di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e determina il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
- In sede di ricalcolo della pena il giudice deve seguire un ordine logico: determinare la pena base, individuare la circostanza aggravante più grave e la pena relativa, motivare ogni eventuale successivo aumento entro i limiti normativi.
- L'annullamento disposto dalla Cassazione può essere limitato solo alla determinazione della pena (senza rimettere in discussione la dichiarazione di responsabilità) quando l'errore riguarda la corretta applicazione delle regole di cumulazione delle aggravanti e la motivazione.
- Per le parti che impugnano una decisione, è utile dedurre specificamente la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. quando la Corte territoriale abbia cumulato aumenti dovuti ad aggravanti ad effetto speciale senza la necessaria motivazione.
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