Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 26/10/2021 della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la condanna, emessa dopo giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente, tramite difensore, deduce un unico motivo: errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (anche con riferimento al comma 5 su "lieve entità"), inosservanza di norme processuali, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché vizio nella dosimetria della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063/2018, Murolo) sul corretto parametro interpretativo della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, ritenendo che la valutazione richieda un esame complessivo degli elementi sintomatici. Nel caso concreto i giudici di merito hanno escluso la lieve entità sulla base di elementi concreti: detenzione di 16,340 g di cocaina (circa 109 dosi medie), presenza di 2 bilancini e materiale per il confezionamento, disponibilità di oltre 1.100 euro in contanti nell'abitazione usata per il confezionamento, luogo noto come piazza di spaccio collegata a criminalità organizzata, attività di cessione in corso interrotta dall'intervento dei militari, programmazione della attività di spaccio e strumenti per eludere le investigazioni. Quanto alla critica sulla dosimetria, la Corte ha ritenuto le censure generiche e sufficiente la motivazione del giudice di appello; inoltre le attenuanti generiche sono state valutate prevalenti sulla recidiva (neutralizzata) e la pena resta nella media edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1-bis
Norma che punisce la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; applicata per affermare la responsabilità dell'imputato per detenzione ai fini di spaccio.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Il comma prevede l'ipotesi attenuata della "lieve entità". La Corte interpreta che la qualificazione della lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici previsti (quantità, modalità, strumenti, luogo, capacità offensiva) e non può essere riconosciuta sulla sola base del dato quantitativo se ricorrono segnali di organizzazione e destinazione allo spaccio.
Principi per la determinazione della pena primaria. La Corte ha rilevato che quando la pena è entro la media edittale la motivazione non necessita di un'analisi puntuale di tutti i singoli criteri dell'art. 133, essendo sufficiente un riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 51063 del 29/09/2018 (Murolo)
Decisone di legittimità che stabilisce il criterio di valutazione della "lieve entità" ex art. 73 comma 5: occorre una valutazione globale e proporzionata degli elementi sintomatici della fattispecie concreta.
Massime di principio
- La qualificazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiede un esame globale di tutti gli indici sintomatici (quantità, numero di dosi ricavabili, strumenti per il confezionamento, denaro contante, luogo, modalità e continuità dell'attività), non solo del peso della sostanza.
- Fattori che tipicamente escludono la lieve entità: consistenti quantitativi suscettibili di molteplici dosi, presenza di bilancini e materiale per il confezionamento, ingenti somme in contanti, attività di cessione in corso, luogo noto come piazza di spaccio e segnali di organizzazione/programmabilità dell'attività illecita.
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entità conviene dimostrare l'assenza di tutti gli indici di spaccio (quantità esigua, assenza di strumenti di confezionamento, assenza di denaro contante significativo, mancanza di elementi organizzativi e nessuna prova di cessione o destinazione alla vendita).
- Le censure generiche in appello (es. "motivazione insufficiente" o "dosimetria errata" senza specificazione puntuale) rischiano l'inammissibilità: il gravame deve indicare chiaramente i punti critici e le ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria.
- Quando la pena inflitta è nella media edittale, la motivazione sull'entità della pena può essere sintetica e non richiede necessariamente l'analisi dettagliata di tutti i criteri dell'art. 133 cod. pen.; tuttavia, per contestare la dosimetria è utile articolare argomentazioni sui singoli criteri rilevanti (personalità, antecedenti, gravità del fatto, eventuali esigenze di deterrenza e recupero).
- In procedimenti per stupefacenti l'insieme degli elementi probatori (quantità, strumenti, denaro, luogo, modalità) assume valore sistemico: la presenza combinata di tali elementi rafforza la conclusione dell'organizzazione ai fini di spaccio.
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