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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Cinque motivi: (1) inutilizzabilità del verbale di perquisizione e del sequestro per vizi formali e per perquisizione effettuata in assenza dell'imputato; (2) mancata attendibilità e travisamento della prova riguardo al teste "Cameriere" e mancato raccordo con la deposizione del teste Boscarelli; (3) contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto ai testi di P.G., Sorrentino e Principato; (4) travisamento delle deposizioni dei testi della difesa (Bennardo e Carbone); (5) vizio di motivazione nella quantificazione della pena e nella applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 546 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano sostanziale: il primo motivo (perquisizione/sequestro) è stato ritenuto infondato in quanto la giurisprudenza consolidata esclude che l'illegittimità della perquisizione operata dalla polizia giudiziaria renda invalido il successivo sequestro ex art. 253, comma 1, c.p.p.; i motivi che censurano la valutazione della prova testimoniale sono inammissibili perché consistono in una richiesta di rinnovata valutazione dei fatti riservata ai giudici di merito e non superano i limiti del sindacato di legittimità; il motivo sulla dosimetria della pena è infondato perché la Corte d'appello ha motivato l'aumento ricollegandolo alla gravità oggettiva della condotta e alla personalità del condannato (recidiva). Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale contestata: reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; sulla base di questa norma è stata pronunciata la condanna confermata in sede d'appello e resistita in Cassazione.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità delle prove; la Corte evidenzia che l'invocata disciplina dell'inutilizzabilità non comporta automaticamente la nullità del sequestro successivo quando il sequestro è stato operato nelle forme previste dall'art. 253, c.1 c.p.p.

  • art. 253, comma 1, c.p.p.

    Prevede l'obbligo del sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti: la Corte interpreta che il sequestro è un "atto dovuto" e la sua validità non è automaticamente compromessa da eventuali vizi della perquisizione preliminare.

  • art. 185, comma 1, c.p.p.

    Norma sulle conseguenze della nullità degli atti; la Corte osserva che il principio di invalidità consecutiva per nullità non è estendibile in materia di inutilizzabilità delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato nella valutazione del sindacato di legittimità: limita la Cassazione nel rinnovare la valutazione di merito sui fatti e sull'attendibilità delle prove; il giudice di legittimità può solo verificare la congruità e la logicità della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena: la Corte ricorda che l'applicazione di una pena pari o superiore al medio edittale richiede motivazione specifica sui criteri previsti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze soggettive e oggettive): la Corte ritiene assolto l'obbligo motivazionale da parte della Corte d'appello, che ha richiamato la gravità della condotta e la recidiva dell'imputato.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma sui limiti della motivazione in sede di impugnazione e sulla revisione della sentenza: invocata in relazione alle censure sulla determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni per l'inammissibilità; dalla sentenza è evincibile che l'art. 616 è stato richiamato in relazione alle statuizioni conseguenti all'inammissibilità (onere delle spese, sanzioni processuali).

Massime di principio

  • L'illegittimità formale di una perquisizione operata dalla polizia giudiziaria non determina automaticamente l'inutilizzabilità del sequestro successivo quando il sequestro è stato compiuto conformemente all'art. 253 c.p.p.; è quindi necessario dimostrare in che modo il vizio abbia inciso sulla validità dell'atto di sequestro e sulla catena probatoria.
  • La Corte di cassazione non ha funzione di riesame libero dei fatti: le critiche alla valutazione dell'attendibilità dei testi e alla scelta delle prove sono inammissibili se si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito senza indicare specificamente e inequivocabilmente elementi decisivi travisati od omessi.
  • Per far valere il cosiddetto "travisamento della prova" occorre indicare in maniera puntuale le prove ritenute inesistenti o omesse e dimostrare che tali elementi avevano carattere decisivo ai fini del convincimento del giudice di merito.
  • In materia di pena, l'incremento della quantificazione rispetto al parametro medio edittale richiede una motivazione specifica che si riferisca ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la generica richiamata gravità del fatto e la personalità del condannato possono essere ritenute sufficienti purché adeguatamente argomentate.
  • La mera reiterazione in Cassazione di deduzioni già svolte in appello, senza apportare elementi nuovi o senza specificare i vizi di diritto, espone il ricorso al rischio di inammissibilità.
  • Nel contestare atti processuali (perquisizioni, sequestri, verbalizzazioni) è strategicamente importante dimostrare il nesso di dipendenza tra il vizio denunciato e l'utilizzo probatorio effettivo delle risultanze nel giudizio, ossia provare la rilevanza decisiva della prova acquisita in violazione.

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