Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Cinque motivi: (1) inutilizzabilità del verbale di perquisizione e del sequestro per vizi formali e per perquisizione effettuata in assenza dell'imputato; (2) mancata attendibilità e travisamento della prova riguardo al teste "Cameriere" e mancato raccordo con la deposizione del teste Boscarelli; (3) contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto ai testi di P.G., Sorrentino e Principato; (4) travisamento delle deposizioni dei testi della difesa (Bennardo e Carbone); (5) vizio di motivazione nella quantificazione della pena e nella applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 546 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano sostanziale: il primo motivo (perquisizione/sequestro) è stato ritenuto infondato in quanto la giurisprudenza consolidata esclude che l'illegittimità della perquisizione operata dalla polizia giudiziaria renda invalido il successivo sequestro ex art. 253, comma 1, c.p.p.; i motivi che censurano la valutazione della prova testimoniale sono inammissibili perché consistono in una richiesta di rinnovata valutazione dei fatti riservata ai giudici di merito e non superano i limiti del sindacato di legittimità; il motivo sulla dosimetria della pena è infondato perché la Corte d'appello ha motivato l'aumento ricollegandolo alla gravità oggettiva della condotta e alla personalità del condannato (recidiva). Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; sulla base di questa norma è stata pronunciata la condanna confermata in sede d'appello e resistita in Cassazione.
art. 191 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità delle prove; la Corte evidenzia che l'invocata disciplina dell'inutilizzabilità non comporta automaticamente la nullità del sequestro successivo quando il sequestro è stato operato nelle forme previste dall'art. 253, c.1 c.p.p.
art. 253, comma 1, c.p.p.
Prevede l'obbligo del sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti: la Corte interpreta che il sequestro è un "atto dovuto" e la sua validità non è automaticamente compromessa da eventuali vizi della perquisizione preliminare.
art. 185, comma 1, c.p.p.
Norma sulle conseguenze della nullità degli atti; la Corte osserva che il principio di invalidità consecutiva per nullità non è estendibile in materia di inutilizzabilità delle prove.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato nella valutazione del sindacato di legittimità: limita la Cassazione nel rinnovare la valutazione di merito sui fatti e sull'attendibilità delle prove; il giudice di legittimità può solo verificare la congruità e la logicità della motivazione dei giudici di merito.
art. 132 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena: la Corte ricorda che l'applicazione di una pena pari o superiore al medio edittale richiede motivazione specifica sui criteri previsti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze soggettive e oggettive): la Corte ritiene assolto l'obbligo motivazionale da parte della Corte d'appello, che ha richiamato la gravità della condotta e la recidiva dell'imputato.
art. 546 c.p.p.
Norma sui limiti della motivazione in sede di impugnazione e sulla revisione della sentenza: invocata in relazione alle censure sulla determinazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Richiamato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni per l'inammissibilità; dalla sentenza è evincibile che l'art. 616 è stato richiamato in relazione alle statuizioni conseguenti all'inammissibilità (onere delle spese, sanzioni processuali).
Massime di principio
- L'illegittimità formale di una perquisizione operata dalla polizia giudiziaria non determina automaticamente l'inutilizzabilità del sequestro successivo quando il sequestro è stato compiuto conformemente all'art. 253 c.p.p.; è quindi necessario dimostrare in che modo il vizio abbia inciso sulla validità dell'atto di sequestro e sulla catena probatoria.
- La Corte di cassazione non ha funzione di riesame libero dei fatti: le critiche alla valutazione dell'attendibilità dei testi e alla scelta delle prove sono inammissibili se si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito senza indicare specificamente e inequivocabilmente elementi decisivi travisati od omessi.
- Per far valere il cosiddetto "travisamento della prova" occorre indicare in maniera puntuale le prove ritenute inesistenti o omesse e dimostrare che tali elementi avevano carattere decisivo ai fini del convincimento del giudice di merito.
- In materia di pena, l'incremento della quantificazione rispetto al parametro medio edittale richiede una motivazione specifica che si riferisca ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; la generica richiamata gravità del fatto e la personalità del condannato possono essere ritenute sufficienti purché adeguatamente argomentate.
- La mera reiterazione in Cassazione di deduzioni già svolte in appello, senza apportare elementi nuovi o senza specificare i vizi di diritto, espone il ricorso al rischio di inammissibilità.
- Nel contestare atti processuali (perquisizioni, sequestri, verbalizzazioni) è strategicamente importante dimostrare il nesso di dipendenza tra il vizio denunciato e l'utilizzo probatorio effettivo delle risultanze nel giudizio, ossia provare la rilevanza decisiva della prova acquisita in violazione.
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