Cassazione Penale, Sentenza n. 13260/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso si fonda su due censure: 1) violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 c.p.p. e dell'art. 25 Cost. per la mancata notifica del decreto di giudizio immediato e la sua rinnovazione solo in udienza, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità; 2) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 133 e 163 c.p., per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'affermazione, sempre dalla Corte, della non occasionalità della condotta e dell'inserimento dell'imputato in un circuito criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse, poiché la rinnovazione della notificazione non ha arrecato pregiudizio alla difesa; il secondo motivo è stato ritenuto infondato: non sussiste contraddittorietà fra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena, e il giudice di merito ha adeguatamente motivato il giudizio prognostico negativo in relazione alle modalità della condotta che dimostrano non occasionalità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata in relazione all'imputazione originaria; la Corte ha confermato la qualificazione del reato e la determinazione della pena operata in sede di merito.
art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla notifica del decreto di giudizio immediato; la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile per mancanza di interesse in assenza di pregiudizio concreto alla difesa.
art. 179 c.p.p.
Richiamato in relazione alle regole di progressione del procedimento; la Corte ha ritenuto che la rinnovazione della notificazione non abbia determinato nullità o danno difensivo concreto.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente sul principio del giudice naturale; la Corte ha escluso che la presunta violazione costituisse un interesse concreto all'impugnazione, dato l'assenza di pregiudizio.
art. 133 c.p.
Norma richiamata in relazione ai criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena e per la valutazione prognostica; la Corte ha ricordato che il giudice non è obbligato a esaminare tutti gli elementi dell'art.133, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo.
art. 163 c.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla presunta contraddittorietà, confermando il potere discrezionale del giudice nel valutare il giudizio prognostico.
Massime di principio
- Una mancata notifica formale di atti processuali rilevanti dà luogo a motivo di impugnazione solo se è dimostrabile un pregiudizio concreto alla difesa; l'assenza di danno concreto può determinare l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non obbliga il giudice a concedere la sospensione condizionale della pena: si tratta di valutazioni autonome e di natura prognostica con presupposti diversi.
- Il giudice di merito, quando valuta la concedibilità della sospensione condizionale, non è tenuto a esaurire tutti gli elementi elencati nell'art.133 c.p.; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti prevalenti a fondamento del giudizio ostativo.
- Le censure di motivazione sono inefficaci se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata, soprattutto in tema di valutazioni prognostiche fondate sulle modalità della condotta.
- In sede di impugnazione è necessario mirare a un risultato concreto e favorevole (eliminazione del pregiudizio o modifica della decisione): le pretese meramente teoriche sull'interpretazione di norme formali sono spesso dichiarate prive di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13267/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →