Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: 1) nullità per omessa traduzione della sentenza di primo grado nella lingua nota all'imputato (violazione di norme processuali a pena di nullità); 2) errata valutazione del certificato del casellario giudiziale prodotto in udienza il 08/10/2021 e, di conseguenza, illogicità/contraddittorietà della motivazione in relazione all'entità della pena e alla concessione del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: la mancata traduzione costituisce una carenza di "efficacia" dell'atto (incidendo sui termini di impugnazione) e non una nullità della sentenza; inoltre non era stata richiesta tempestivamente la restituzione del termine per impugnare. Il secondo motivo è stato accolto: il certificato del casellario giudiziale non riportava annotazioni, pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e al beneficio della non menzione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quei soli punti. Il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma sostanziale violata contestata in primo grado (illecito in materia di stupefacenti) oggetto della condanna; la Cassazione non interviene sulla responsabilità sostanziale, salvo gli aspetti sanzionatori rimessi al giudice di rinvio
codice di procedura penale
art. 175 c.p.p. indicato quale strumento per la tutela del diritto alla traduzione: la Corte sottolinea che la mancata traduzione incide sull'efficacia dell'atto (es. termini di impugnazione) e non sulla sua validità formale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
varie pronunce richiamate (Sez. 5, n. 22065/2020; Sez. 5, n. 10993/2019; Sez. 2, n. 45408/2019; Sez. 3, n. 3859/2015)
consolidato principio interpretativo secondo cui l'omessa traduzione della sentenza non determina nullità, ma soltanto l'effetto di sospendere il decorso dei termini di impugnazione fino alla traduzione
Massime di principio
- L'omessa traduzione di una sentenza nella lingua nota a un imputato straniero non comporta automaticamente la nullità dell'atto: essa incide sull'efficacia (es. termini di impugnazione) e va tutelata con gli strumenti previsti dall'art. 175 c.p.p. (richiesta di traduzione e, se necessario, restituzione del termine).
- Se non viene tempestivamente richiesta la restituzione del termine per impugnare o non si solleva l'eccezione nei modi e tempi previsti, il vizio per omissione di traduzione può essere considerato ininfluente e il motivo di ricorso respinto.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio e della concessione del beneficio della non menzione richiede un'accurata verifica del certificato del casellario giudiziale: l'assenza di annotazioni può incidere sul quantum della pena e sull'atteggiamento di concessione del beneficio e, se ignorata o valutata erroneamente, legittima annullamento parziale e rinvio per rideterminazione.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso (annullamento limitato a specifici profili), la Cassazione può rinviare il giudizio ad altra sezione del medesimo grado per rideterminare soltanto gli aspetti censurati, senza riesame degli elementi di fatto non impugnati con successo.
- Chi impugna contestando la valutazione del casellario dovrebbe documentare chiaramente le inesattezze o fornire il certificato aggiornato in modo tempestivo: la produzione e la corretta interpretazione del casellario sono decisive per l'applicazione di benefici e per la determinazione della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13260/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13267/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →