Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio). Il ricorso lamentava (1) illogicità e contraddittorietà nella valutazione della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato e (2) illogicità e contraddittorietà nella mancata applicazione della causa di non punibilità per lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte costituivano una mera rivalutazione del fatto e delle prove, profili non sindacabili in sede di legittimità, e che i motivi erano generici e privi del confronto specifico richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano fornito motivazione congrua e logica, valorizzando elementi indicativi della detenzione per spaccio: quantitativo complessivo non compatibile con uso personale (sufficiente a confezionare circa 508 dosi), modalità di confezionamento, rinvenimento in casa e sotto la sella del motorino, e precedenti per spaccio. Ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo al comma 5 dell'art. 73 (fatto lieve), richiamando l'indicazione delle Sezioni Unite sulla valutazione complessiva e sul principio di proporzione: la consistenza quantitativa escludeva la lieve entità. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 4
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; nel caso è stata applicata per la conferma della condanna, ricostruendo la finalità in base a elementi presuntivi quali quantità, confezionamento e modalità di rinvenimento.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Causa di non punibilità per "fatto di lieve entità": deve essere valutata complessivamente e in via di proporzione sulla base degli indici sintomatici indicati dalla norma; la Corte ha ritenuto che la notevole quantità sequestrata escludeva la lieve entità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 75, comma 1-bis
Prevede elementi presuntivi (quantità rispetto ai limiti ministeriali, modalità di presentazione, confezionamento frazionato, altre circostanze) per accertare la destinazione ad uso personale; la Corte ne sottolinea la natura di elementi di fatto riservati alla valutazione dei giudici del merito.
Codice di procedura penale - artt. 581 e 591
Richiamati in ordine ai requisiti formali del ricorso per cassazione: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la loro carenza determina l'inammissibilità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati; Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella; Sez. Un., sent. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro)
Principi di diritto utilizzati: la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del merito; il "travisamento della prova" è deducibile solo se indicati specificamente gli elementi decisivi travisati; orientamenti sulle modalità di valutazione della lieve entità e sulla prova della destinazione allo spaccio.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: i motivi che mirano a riformulare il giudizio di fatto sono inammissibili.
- I ricorsi devono indicare in modo specifico e puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che si contestano; motivi generici o meri inviti a rivalutare le prove comportano l'inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.).
- Il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo se l'appellante indica in modo chiaro e preciso le prove che sarebbero state travisate e dimostra la loro decisività per il convincimento, senza richiedere ricostruzioni integrative.
- In materia di stupefacenti, la finalità della detenzione (uso personale vs. spaccio) è accertata con riferimento agli elementi presuntivi previsti dall'art. 75 (quantità, confezionamento, modalità di rinvenimento, ecc.): tali elementi sono valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e sindacabile limitatamente alla presenza di vizi logici manifesti nella motivazione.
- Per il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è necessaria una valutazione globale e di proporzione: quantità rilevante e potenzialità offensiva escludono la configurabilità del fatto lieve.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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