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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5111/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta distrattiva in concorso relativamente alla fallita Meta Sistemi s.r.l. (Leonardo come amministratore di diritto e liquidatore; Luigi come amministratore di fatto/di diritto in periodi diversi). Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) censura della qualificazione di Luigi come amministratore di fatto (si sostiene fosse solo direttore tecnico e si contesta l'uso di elementi quali rapporti di parentela e una sentenza di patteggiamento); 2) e 3) contestazione della ricostruzione circa la distrazione delle rimanenze (si lamenta che la Corte avrebbe assunto fatti diversi da quelli contestati e non avrebbe considerato che le rimanenze erano state impiegate nella produzione, rottamate o svendute); 4) contestazione della distrazione di €1.105 relativa ad immobilizzazioni (si sostiene trattarsi di attrezzatura minuta dispersa); 5) contestazione di distrazioni di somme incassate da terzi (€4.000 e €10.921,60), sostenendo l'assenza di prova della conoscenza/partecipazione dei ricorrenti; 6) censura per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per reiterazione di questioni e per insussistenza di vizi di diritto idonei a giustificare il sindacato di legittimità su questioni di fatto. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito (in particolare sulla qualificazione di amministratore di fatto di Luigi, fondata su convergenti elementi testimonali e visure camerali) e ha condiviso la rideterminazione in senso diminutivo delle rimanenze (da €1.907.847,93 a €48.591) operata dalla Corte d'appello, osservando che tale riduzione non ha violato il principio di corrispondenza tra contestazione e decisione. Sono state inoltre ritenute infondate le asserite giustificazioni circa la sorte di macchinari e somme, e insindacabile in Cassazione la valutazione di merito sulle attenuanti generiche. Per legge la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, stante profili di colpa nell'atto impugnatorio, al versamento di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili in Cassazione; la Corte osserva che i ricorrenti hanno superato tali limiti riproponendo aspetti di fatto già valutati in merito.

  • art. 2639 cod. civ.

    Usato come criterio interpretativo per la nozione di amministratore di fatto: rilevano elementi sintomatici di inserimento organico con funzioni direttive in vari settori dell'attività societaria.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al principio di corrispondenza tra contestazione e decisione; la Corte rileva che la rideterminazione delle rimanenze non ha violato tale principio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiesto dai ricorrenti come premessa per l'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento di un coimputato; la Corte nota che non era elemento decisivo e che la sentenza impugnata si fonda su altri elementi probatori.

  • art. 238-bis codice di rito

    Richiamato nella discussione sull'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento; la Corte valuta complessivamente l'idoneità degli elementi probatori acquisiti.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; menzionata in relazione alla sentenza di patteggiamento del coimputato e alla sua utilizzazione in giudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a un'ammenda in favore della cassa delle ammende.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma che elenca gli elementi per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che la loro valutazione è di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si fonda su un giudizio di fatto basato su elementi convergenti (testimonianze, visure, rapporti con dipendenti/fornitori/clienti); per contestarla occorre fornire una ricostruzione alternativa documentale e non meri rilievi generici.
  • Le questioni puramente di fatto (es. destinazione delle rimanenze, uso o dispersione di beni, ruoli operativi) sono difficilmente sindacabili in Cassazione: è fondamentale sviluppare tali argomenti già nelle fasi di merito con prove documentali e testimoniali solide.
  • La riduzione dell'ammontare contestato di un illecito patrimoniale in base a elementi difensivi non viola automaticamente il principio di corrispondenza tra accusa e decisione, se la modifica rimane entro la stessa fattispecie contestata e deriva da valutazioni probatorie esplicitate.
  • Per contestare la perdita o la dispersione di beni di modico valore occorrono elementi probatori che dimostrino l'evento estintivo o la causa estranea alla volontà di appropriazione (es. inventari, verbali di vendita, atti di rottamazione, documentazione di cessione).
  • Le somme introitate dalla società e non rinvenute possono essere attribuite agli amministratori quando la ricostruzione probatoria indica un coinvolgimento gestionale; per evitare ciò è necessario dimostrare specificamente l'assenza di conoscenza o partecipazione.
  • La concessione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e la loro mancata concessione è difficile da rimuovere in Cassazione salvo motivazione contraddittoria o carente.
  • Ricorsi che ripropongono in Cassazione le stesse questioni già decise in merito senza nuovi profili di diritto rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche (spese e ammende).

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