Cassazione Civile, Ordinanza n. 18171/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società costruttrice avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio nominato in un diverso giudizio civile promosso da due acquirenti di appartamenti, le quali avevano lamentato gravi irregolarità dell'immobile. Il tribunale, respinta l'opposizione, aveva confermato la liquidazione di euro 6.000 a titolo di onorari, ritenendo applicabile, per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, l'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002, ma, in mancanza di certezza sul valore della controversia, aveva fatto ricorso al criterio residuale delle vacazioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12 e falsa applicazione dell'art. 11 del d.m. 30 maggio 2002, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare la norma corretta; 2) violazione degli artt. 1 e 29 del medesimo decreto, perché il valore della controversia era ricavabile dagli atti e persino indicato dal consulente, sicché non era consentito liquidare a vacazioni; 3) omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, perché la liquidazione di 735 vacazioni sarebbe stata immotivata e irragionevole rispetto all'attività effettivamente svolta, limitata a pochi accessi, e perché non si sarebbe considerato che le indagini fonometriche erano state eseguite da un altro tecnico già remunerato.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendoli connessi, e ha assorbito il primo. Ha affermato che, una volta individuata la disciplina applicabile alla consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, il giudice di merito non può automaticamente ricorrere al criterio residuale delle vacazioni solo perché sia incerto il valore della controversia; deve invece verificare, sulla base degli atti e anche delle indicazioni del consulente se congrue, se il valore sia comunque determinabile ai fini della liquidazione a scaglioni. Inoltre, la motivazione del tribunale è stata ritenuta carente perché non spiegava la congruità di 735 vacazioni e ometteva di esaminare la circostanza decisiva che parte delle indagini tecniche era stata svolta da un altro professionista separatamente pagato. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Spoleto, in diversa composizione, per la nuova determinazione del compenso e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
norma processuale richiamata come base dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
norma richiamata per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio.
art. 11 d.m. 30 maggio 2002
per la consulenza in materia di costruzioni edilizie prevede la liquidazione dell'onorario a percentuale per scaglioni; la mancanza di certezza sul valore non giustifica di per sé il ricorso alle vacazioni.
art. 12 d.m. 30 maggio 2002
norma alternativa invocata dalla ricorrente ma ritenuta non pertinente dal giudice di merito; disciplina diversa e prevede compenso in misura fissa.
art. 1 d.m. 30 maggio 2002
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del c.t.u.
art. 29 d.m. 30 maggio 2002
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del c.t.u.
consente il sindacato sull'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
richiamato per dichiarare inammissibile la memoria depositata oltre il termine.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, quando la tariffa applicabile prevede il criterio a scaglioni, la mera incertezza sul valore della controversia non legittima automaticamente il ricorso al criterio residuale delle vacazioni.
- Il giudice deve verificare se il valore del bene o della controversia sia comunque determinabile dagli atti di causa, potendo fare riferimento anche ai valori indicati dal consulente se ritenuti congrui.
- Il criterio delle vacazioni ha natura residuale e può essere utilizzato solo quando non sia possibile applicare i parametri principali previsti dalla tariffa.
- La liquidazione del compenso del c.t.u. deve essere sorretta da una motivazione che spieghi la congruità del numero di vacazioni riconosciute, soprattutto quando esso appaia sproporzionato rispetto all'attività concretamente svolta.
- Integra vizio di motivazione l'omesso esame di un fatto decisivo, come la circostanza che parte delle attività tecniche poste a fondamento della liquidazione sia stata svolta da altro professionista separatamente remunerato.
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