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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20273/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute in relazione a un rapporto di appalto. Il tribunale, definendo l’opposizione ex art. 645 c.p.c., revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque la società opponente al pagamento di euro 70.128,91 oltre "interessi dovuti per legge". In appello la debitrice sosteneva che non vi fosse omessa pronuncia sugli interessi e contestava la debenza di interessi diversi da quelli legali; la controparte, invece, sosteneva che la formula del primo giudice dovesse implicare l’applicazione degli interessi speciali previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione ritenendo che l’espressione generica utilizzata dal giudice di primo grado valesse come riconoscimento dei soli interessi legali ex art. 1284 c.c. Avverso tale decisione la creditrice proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione del combinato disposto del d.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 1284 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l’applicazione degli interessi moratori speciali sulle somme dovute in forza della condanna contenuta nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo. Ha affermato che, quando il giudice di merito si limita a riconoscere genericamente gli "interessi dovuti per legge" o gli "interessi legali" senza specificare una diversa fonte normativa, deve intendersi che abbia liquidato i soli interessi legali ordinari di cui all’art. 1284 c.c. Le forme speciali di interessi, come quelle previste dal d.lgs. n. 231/2002, richiedono invece l’accertamento in cognizione dei relativi presupposti di applicazione e non possono essere introdotte o integrate in via interpretativa in sede esecutiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato come base dell’opposizione a decreto ingiuntivo definita in primo grado.

  • art. 2506 c.c.

    Richiamato nel contesto dell’eccezione di estraneità al giudizio per intervenuta scissione societaria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicata dalla ricorrente come norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 1284 c.c.

    Norma di portata generale in materia di interessi legali; se il giudice non specifica una diversa specie di interessi, si intendono dovuti solo quelli ordinari ex art. 1284 c.c.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Disciplina speciale sugli interessi moratori nei rapporti commerciali; la sua applicazione presuppone specifici accertamenti di fatto e di diritto non desumibili da una generica formula come "interessi dovuti per legge".

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di condanna riconosce genericamente gli "interessi dovuti per legge" o gli "interessi legali" senza ulteriori specificazioni, il riferimento va inteso, in via ordinaria, agli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., non a discipline speciali.
  • L’applicazione di interessi speciali previsti da una normativa settoriale richiede l’accertamento, in sede di cognizione, dei presupposti costitutivi della relativa fattispecie; tale qualificazione non può essere introdotta o corretta successivamente in via interpretativa nel processo esecutivo.
  • La distinzione tra interessi legali ordinari e interessi speciali deve risultare dal dictum giudiziale o dagli accertamenti compiuti nel merito; in assenza di una specifica indicazione, prevale la disciplina generale.
  • Se il motivo di ricorso si fonda sulla pretesa applicabilità di una disciplina speciale degli interessi non risultante dalla sentenza di merito, il ricorso è infondato quando la decisione impugnata abbia correttamente interpretato la pronuncia di primo grado come riferita ai soli interessi legali ordinari.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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