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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06814/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di affitto agrario relativo a terreni e a una casa colonica siti nel Comune di Qualiano. La società concedente agiva per la risoluzione per inadempimento, il rilascio dei beni e il pagamento di canoni non corrisposti; inoltre chiedeva l’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di affitto agrario con riguardo a una specifica particella catastale e il risarcimento del danno da abusiva occupazione. Il Tribunale accoglieva le domande e la Corte d’appello confermava. In cassazione l’affittuario deduceva quattro motivi: 1) violazione della disciplina speciale sugli affitti agrari e del rito agrario per asserita improponibilità della domanda di risoluzione per mancata prova della preventiva contestazione del grave inadempimento e del tentativo di conciliazione; 2) violazione della disciplina sulla sanatoria della morosità, lamentando che il giudice non avesse concesso il termine per il pagamento banco iudicis; 3) violazione delle norme sul grave inadempimento e sul pagamento al creditore apparente, sostenendo che i canoni fossero stati pagati al precedente proprietario e che ciò escludesse la morosità; 4) censura sulla valutazione degli elementi documentali relativi alla particella 456, per sostenere l’esistenza di un contratto verbale di godimento risalente al 2007 e registrato nel 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, in via preliminare, che tutti i motivi erano colpiti da difetto di specifica indicazione e localizzazione dei documenti e degli atti processuali su cui si fondavano, con violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Ha poi aggiunto, per completezza, che: il primo motivo sarebbe comunque infondato, perché la contestazione dell’inadempimento poteva desumersi dalla lettera di risposta dell’affittuario e il tentativo di conciliazione risultava dalla documentazione prodotta; il secondo motivo sarebbe in parte infondato e in parte inammissibile, poiché il termine per la sanatoria presuppone una richiesta espressa dell’affittuario da formulare alla prima udienza, richiesta che nel caso non era stata tempestivamente proposta, oltre al fatto che l’offerta risultava comunque non esaustiva; il terzo e il quarto motivo miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e non si confrontavano adeguatamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 l. n. 203/1982

    La Corte la richiama quale norma disciplinante la risoluzione dell'affitto agrario per grave inadempimento e la preventiva contestazione del comportamento inadempiente.

  • art. 11 D.Lgs. n. 150/2011

    La disposizione, che riproduce l'abrogato art. 46, comma 6, l. n. 203/1982, impone la concessione del termine per sanare la morosità solo su richiesta espressa dell'affittuario e alla prima udienza.

  • artt. 414 e segg. c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'ammissibilità/proponibilità del ricorso introduttivo nel rito agrario.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la censura ex n. 5 è ritenuta non articolata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ne fa applicazione per ritenere inammissibili i motivi che non localizzano specificamente documenti e atti processuali nel giudizio di legittimità.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di produzione del fascicolo e alla procedibilità del ricorso, distinto dall'onere di specifica indicazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità del pagamento al creditore apparente.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della gravità dell'inadempimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i documenti e gli atti processuali posti a fondamento dei motivi devono essere specificamente indicati e localizzati nel fascicolo, altrimenti i motivi sono inammissibili per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Nel rito agrario, la sanatoria della morosità non opera automaticamente: richiede una richiesta espressa dell'affittuario e la sua formulazione deve avvenire tempestivamente, alla prima udienza e prima di ulteriori attività processuali.
  • La prova della preventiva contestazione dell'inadempimento e del tentativo di conciliazione può risultare anche da documenti diversi da quelli formalmente invocati, purché ritualmente acquisiti e idonei a dimostrare i presupposti richiesti dalla disciplina speciale.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o degli elementi documentali, quando la censura si traduce in una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere articolato nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morosità
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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