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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11634 - Corte di Cassazione

Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Accordo transattivo - Risoluzione del rapporto di lavoro - Tassazione somme percepite da contribuente - Assoggettabilità ad Irpef ex art. 21 D.p.r. n. 917/86 - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF dovuta su una somma lorda di 126.531 euro percepita nel 2002 in forza di un accordo transattivo concluso con il datore di lavoro a seguito dell'impugnazione del licenziamento. La controversia non riguardava l'applicazione della tassazione separata, ma il criterio per determinare l'aliquota: il contribuente sosteneva che dovesse applicarsi l'art. 21 del TUIR, con aliquota pari alla metà del reddito complessivo netto medio del biennio precedente; l'Agenzia delle Entrate sosteneva invece l'applicazione dell'art. 19 del TUIR, con aliquota media dei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, trattandosi di somme percepite in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro la cartella. Ha stabilito che le somme corrisposte in esecuzione di una transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro rientrano tra le "altre indennità e somme" previste dall'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR e devono essere tassate secondo le modalità dell'art. 19, anche se non costituiscono tecnicamente trattamento di fine rapporto. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 17, comma 1, lettera a)

    "altre indennità e somme" percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro; somme percepite "a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro"

    Le somme derivanti da una transazione conclusa per definire una controversia relativa alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano tra i redditi soggetti a tassazione separata previsti dalla disposizione.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 19

    Si applica alle somme riconducibili all'art. 17, comma 1, lettera a), comprese quelle derivanti da transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. L'imposta è determinata secondo il criterio previsto per tali somme, utilizzando l'aliquota media dei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 21

    La disposizione riguarda le modalità di tassazione degli altri redditi soggetti a tassazione separata indicati dall'art. 17, comma 1, lettere da b) a n-bis), e non le somme transattive collegate alla risoluzione del rapporto di lavoro disciplinate dalla lettera a).

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36

    Costituisce la base del controllo automatizzato effettuato dall'amministrazione finanziaria dal quale è scaturita la cartella di pagamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie sulla qualificazione e tassazione della somma.

Massime di principio

  • Quando una somma è pagata in esecuzione di un accordo transattivo connesso alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro, la sua qualificazione fiscale dipende dal collegamento sostanziale con la cessazione, non dal fatto che la somma sia formalmente diversa dal TFR.
  • Le somme transattive relative alla risoluzione del rapporto di lavoro rientrano nella fattispecie dell'art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR e sono soggette alle modalità di tassazione dell'art. 19.
  • Non è corretto applicare automaticamente l'art. 21 del TUIR a ogni somma soggetta a tassazione separata: occorre prima individuare la specifica categoria reddituale prevista dall'art. 17.
  • In situazioni analoghe, è essenziale esaminare il contenuto dell'accordo transattivo e verificare se la somma remunera la definizione della controversia sulla cessazione del rapporto oppure compensi distinti, come arretrati, danni estranei alla cessazione o altre componenti reddituali.
  • La qualificazione fiscale può incidere significativamente sull'aliquota applicabile: per le somme rientranti nell'art. 19 si considera il criterio quinquennale previsto per le indennità di cessazione, mentre per le fattispecie dell'art. 21 opera il diverso criterio del biennio precedente.

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