Sentenza del 11/02/2022 n. 4443 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 048200900043186 per vizi formali (presunta carenza di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento, eventuali vizi di notifica) e vizi di merito connessi all'applicazione di sanzioni amministrative. Inoltre contestazione dell'inammissibilità del ricorso per non aver convenuto in giudizio il concessionario e dedotta la definitività dell'avviso di accertamento nei confronti della società (M. s.r.l.), con conseguente irrigidimento delle imposte e delle sanzioni a carico del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso: (1) ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità dei motivi relativi ai vizi formali della cartella, riconoscendo la legittimazione passiva dell'ente impositore quando la cartella sia riproduttiva del ruolo e il vizio sia imputabile all'ente stesso (quindi l'Agenzia poteva essere citata); (2) ha ritenuto pregiudiziale e rilevante il processo pendente relativo all'avviso di accertamento della società, posto che l'eventuale annullamento di tale avviso incide sulla sussistenza della sanzione irrogata all'amministratore; per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e il fascicolo è rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per nuovo esame, demandando alla stessa anche le spese di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giudice tributario)
artt. 10, 14, 18, 19, 23, 27, 32
La Corte richiama la disciplina del processo tributario per stabilire la legittimazione passiva: quando la cartella è riproduttiva del ruolo i vizi di motivazione e taluni vizi di notifica sono imputabili all'ente impositore (Agenzia) e non al concessionario; l'eventuale chiamata in causa del concessionario è strumentale alla produzione di documenti ma non esclude la legittimazione passiva dell'ente.
art. 295, art. 337, art. 360 c.p.c., comma 1 (n.3), artt. 375, 380-bis
Art. 295 c.p.c.: il principio della sospensione o del carattere pregiudiziale di un giudizio quando vi sono accertamenti necessari in altro procedimento; art. 337 c.p.c. richiamato per gli effetti del giudicato; art. 360 c.p.c. indicante i motivi di cassazione; art. 375 e 380-bis riferiti alla fissazione dell'udienza e acquisizione del fascicolo.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269
Citato dal ricorrente in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative nell'ipotesi di rapporti societari e loro trasposizione a soggetti diversi; la Corte però assorbe la questione subordinandola all'esito dell'accertamento della società.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norme sulle sanzioni amministrative tributarie: il principio che la sanzione presuppone l'accertamento del fatto e dell'elemento soggettivo (vantaggio, collegamento alla condotta), nonché obbligo di motivazione e corretto calcolo delle sanzioni; la Corte rinvia l'esame al giudice di merito in relazione alla pregiudiziale sull'accertamento della società.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Riferimento alla normativa sulla riscossione e alla legittimità dell'iscrizione a ruolo collegata alla definitività dell'accertamento; la Corte considera non definitivi gli atti impugnati della società e rinvia la verifica.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento è semplicemente riproduttiva del ruolo e il vizio (es. carenza motivazionale o vizi di notifica) è riconducibile al ruolo stesso, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore (Agenzia delle Entrate) e non esclusivamente al concessionario: il contribuente può quindi agire contro l'Agenzia.
- Il giudice non è obbligato a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio chiamando il concessionario, salvo che sia configurabile un litisconsorzio necessario; tuttavia il concessionario può essere chiamato in causa dall'ente o dalle parti per produrre documentazione probatoria sulla notifica.
- Quando l'irrogazione di una sanzione nei confronti di una persona dipende dall'accertamento già contestato in capo a una società (giudizio pendente), il giudice deve valutare la rilevanza pregiudiziale di quell'altro procedimento: può essere necessario sospendere o comunque trattare la questione come pregiudiziale, poiché l'annullamento dell'accertamento societario può far venire meno la sanzione personale.
- In tema di sanzioni tributarie, il giudice di merito deve motivare la determinazione della sanzione e, se il calcolo è insufficiente o non esplicitato, è tenuto a rideterminare o a chiarire il metodo di calcolo su richiesta delle parti.
- Il carico probatorio circa la regolarità della notifica gravita sull'ente impositore quando la cartella riproduce il ruolo; il concessionario, se citato, ha l'onere di produrre la documentazione in suo possesso sulla notifica e sugli atti di riscossione.
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