Sentenza del 11/02/2022 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Ricorso in appello - Motivi di impugnazione - Onere allegazione appellante - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'amministrazione contestava ricavi riconducibili alla gestione di tavoli posti all'esterno del circolo occupati da soggetti estranei agli associati. In primo grado il giudice ritenne che dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza non emergesse detta circostanza. L'appellante impugna tale valutazione, ma l'orientamento della sentenza rileva che ove il giudice di primo grado affermi l'assenza nel verbale della circostanza fattuale dedotta dall'accertamento, l'appellante ha l'onere, nei motivi d'appello, di fornire una puntuale smentita o di indicare prove contrarie; in mancanza la doglianza è infondata.
La decisione
L'appello è stato ritenuto infondato per mancato assolvimento dell'onere di allegazione da parte del circolo. Poiché il primo giudice aveva motivato che il verbale della Guardia di Finanza non documentava la presenza di clienti estranei agli associati che giustificassero i ricavi contestati, e l'appellante non ha fornito una specifica e puntuale smentita né elementi probatori idonei in sede d'impugnazione, la decisione di primo grado è stata confermata e l'accertamento è stato mantenuto.
Norme richiamate
principio processuale: onere di allegazione in appello
In sede di appello l'onere di allegazione grava sull'appellante per contrastare specifiche affermazioni di fatto del giudice di primo grado; se quest'ultimo ritiene che un fatto non risulti da un verbale, l'appellante deve puntualmente smentire tale affermazione o indicare prove contrarie, altrimenti il motivo d'impugnazione è infondato.
valore probatorio dei verbali delle forze dell'ordine (es. Guardia di Finanza)
I verbali redatti dalla Guardia di Finanza hanno rilevanza probatoria e vengono considerati attendibili a meno che non siano specificamente e puntualmente contestati con elementi contrari; la mancata contestazione nei motivi d'appello consolida la valutazione di primo grado basata su tali atti.
Massime di principio
- In appello chi impugna deve specificamente contestare le affermazioni fattuali del giudice di primo grado: una generica deduzione non basta.
- Se la decisione di primo grado si fonda sull'assenza di riscontro in un verbale, l'appellante deve indicare esattamente quali parti del verbale sarebbero false o incomplete e produrre prove alternative.
- Nei contenziosi tributari i verbali di accertamento o delle forze dell'ordine godono di presunzione di attendibilità; la loro efficacia persiste se non vengono efficacemente contestati.
- Per contrastare un avviso di accertamento che attribuisce ricavi per attività svolta a favore di terzi è utile produrre documentazione probatoria (ricevute, registrazioni, testimonianze, contratti, planimetrie, fotografie) già in primo grado e riproporla in appello con riferimenti puntuali al verbale impugnato.
- Nella redazione dei motivi d'appello è strategico indicare espressamente i punti del verbale o della sentenza che si contestano, spiegare perché sono erronei e allegare o richiamare le prove che li smentiscono; senza ciò il motivo rischia di essere dichiarato inammissibile o infondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 feb 2022Sentenza del 11/02/2022 n. 578 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 11 feb 2022Sentenza del 11/02/2022 n. 593 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 11 feb 2022Sentenza del 11/02/2022 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 11 feb 2022Sentenza del 11/02/2022 n. 1176 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 11 feb 2022Sentenza del 11/02/2022 n. 1195 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 11 feb 2022Sentenza del 11/02/2022 n. 1656 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →